Riconoscimento d’idoneità  allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare

Radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS

Riconoscimento d'idoneità  allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare

G.U. del 19/03/2016, n.66

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante “«Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”», il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 (“«Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare”»);
Visto la direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni in ambito di prestazioni di attività  nell'ambito delle comunicazioni eseguite per conto terzi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 “«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, che attribuisce alla Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali nonché all'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione, compiti di regolamentazione, standardizzazione ed abilitazione all'utilizzo degli apparati integrati nel sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare;
Considerando che il combinato disposto degli articoli 4 e 7 e dall'allegato I, capo IV del decreto legislativo 12 maggio 2015, recante “«L'attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE”», concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, prevede che la formazione dei lavoratori marittimi sia demandata ad una specifica attività  formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e società  ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, e che, al medesimo fine, il Ministero dello sviluppo economico debba disciplinarne i programmi e le procedure;
Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale marittimo destinato a svolgere le funzioni di radioperatore addetto ai servizi GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System);

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) DGPGSR: Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico;
b) ISCTI: Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione del Ministero dello sviluppo economico;
c) DGSCERP: Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e postale del Ministero dello sviluppo economico;
d) corso di formazione: corso che fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-IV/2 del codice STCW;
e) commissione tecnica di idoneità : commissione che esprime il parere ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento di idoneità .

Art. 2
Riconoscimento d'idoneità 

1. Il riconoscimento d'idoneità  allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV, è rilasciato ad enti, istituti, società  od altri soggetti giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.

Art. 3
Procedura per il riconoscimento.

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento, la DGPGSR si avvale del parere emesso dalla commissione tecnica di idoneità  a cui è sottoposto il rapporto di valutazione ispettiva, secondo le modalità  procedurali di cui al successivo comma. La valutazione ispettiva è predisposta a cura dell'ISCTI.
2. L'ISCTI a mezzo di propri provvedimenti dirigenziali definisce le modalità  procedurali per la conduzione della valutazione e identifica il personale idoneo allo scopo appartenente all'ISCTI stesso, alla DGPGSR e alla DGSCERP.
3. La DGPGSR a mezzo di determina direttoriale definisce le modalità  procedurali per il conseguimento del riconoscimento di idoneità  di cui all'art. 2 e per il rinnovo dello stesso; il Direttore della DGPGSR, altresì, istituisce e presiede la Commissione tecnica di idoneità , composta da tre rappresentanti, ivi compreso il Presidente, della DGPGSR stessa, da due rappresentanti della DGSCERP e da due rappresentanti dell'ISCTI.

Art. 4
Provvedimento di riconoscimento d'idoneità  o rigetto

1. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneità  allo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 2 contiene dati relativi al programma formativo, alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, nonché al numero degli allievi ed ha validità  di cinque anni.
2. Le spese di effettuazione delle attività  rese in tale ambito, tra cui le attività  di istruttoria e amministrativa e quella del sopralluogo effettuate ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2, della sorveglianza di cui all'art. 6 e del rinnovo sono a carico del soggetto terzo richiedente e rientrano nelle prestazioni delle attività  eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.
3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza contiene la motivazione del diniego e l'indicazione dell'autorità  e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Art. 5
Sospensione e revoca

1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 4, o ogni variazione, in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento, che implica la perdita del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comportano la sospensione del riconoscimento di idoneità  allo svolgimento del corso o, in caso di reiterati provvedimenti di sospensioni, la revoca definitiva dello stesso.

Art. 6
Sorveglianza

1. Il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1 in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità  di cui all'art. 2.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata almeno ogni trenta mesi.

Art. 7
Disposizioni transitorie

1. Sino al 1″° gennaio 2017, la gente di mare può continuare a sostenere l'esame previsto per il rilascio del certificato di competenza di radioperatore, pur in assenza del requisito di cui al comma 2, punto 2.2., regola IV/2 – capo IV, dell'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2016

Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 476.

Allegato 1

Requisiti minimi per gli interessati al conseguimento del riconoscimento di idoneità  allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV.
Gli enti, istituti, società  ed altri soggetti giuridici devono possedere:
1) certificazione del sistema di qualità  che dia evidenza delle competenze e dotazioni minime di seguito riportate:
a) corpo istruttori munito di certificato di operatore GOC (o LRC, Long Range Certificate) o qualificato con comprovata esperienza nel servizio mobile marittimo internazionale, con profonda conoscenza teorica e pratica dei più comuni apparati radio del sistema GMDSS e delle procedure operative, di soccorso, urgenza e sicurezza, disciplinate dalla normativa nazionale ed internazionale;
b) dotazione di simulatori e/o apparati che permettano di effettuare tutte le tipologie di chiamate comprese quelle di soccorso, urgenza e sicurezza, senza generare falsi allarmi verso gli organi preposti alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare;
c) appropriate aule per lezioni teoriche con dotazione di sussidi didattici idonei allo svolgimento delle lezioni;
2) piano di offerta formativa che illustri l'articolazione modulare del monte ore dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori, e le attività  tecniche e pratiche di pertinenza.

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