Legge Regionale Valle d’Aosta 23 dicembre 2014 n. 15 – Disciplina delle cave

Legge Regionale Valle d'Aosta 23 dicembre 2014 n. 15 – Disciplina delle cave

Legge Regionale Valle d'Aosta 23 dicembre 2014 n. 15 - Disciplina delle caveModificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali). (GU 3a Serie Speciale – Regioni n.10 del 7-3-2015)

Il diritto proporzionale annuo di cui al comma 1, lettera b), può essere ridotto fino al 35 per cento della somma dovuta qualora il concessionario dichiari che per l'imbottigliamento delle acque minerali sono utilizzati contenitori in vetro o ecosostenibili. La riduzione del diritto si applica sulla quota di acqua imbottigliata con tali contenitori nell'anno precedente, il cui quantitativo deve essere comunicato alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente alla comunicazione dei quantitativi imbottigliati deve essere fornita la documentazione attestante l'avvenuto effettivo utilizzo dei contenitori e le caratteristiche certificate degli stessi.

REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 15
Gazzetta Ufficiale 3a Serie speciale Regioni n. 10 del 07/03/2015

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 1 – Modificazioni all'articolo 49
Art. 2 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 3 – Disposizioni finanziarie
Art. 4 – Dichiarazione di urgenza

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termaliGazzetta Ufficiale

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