Split payment, La Pa non pagherà  più l’imposta al fornitore o al prestatore

Split payment

Nel caso di prestazioni di servizi e cessioni di beni ad enti pubblici l'Iva è versata direttamente dall'ente stesso. Il regime si applica alla fatture emesse dal 1″°gennaio 2015.

PALa Legge di Stabilità  2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n”°300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto un nuovo regime Iva denominato “split payment” da utilizzarsi a partire dal 1″°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici.

Come funziona, con lo split payment, il prestatore o cedente emette fattura nelle modalità  ordinarie (indicando il riferimento all'art.17-ter del DPR 633/1972), quindi con la rivalsa dell'Iva; questàultima, tuttavia, non verrà  incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall'ente pubblico.

In sede di registrazione della fattura, dunque, l'Iva verrà  annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà  nella liquidazione periodica.

La Pa non pagherà  più l'imposta al fornitore o al prestatore, ma la verserà  direttamente allo Stato. La norma, però, prevede che queste nuove regole non si applichino “ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito” (articolo 17-ter, comma 2, dpr 633/1972).

Gli esercenti arti e professioni, però, sono soggetti alle ritenute d'acconto e non a quelle d'imposta. Secondo la Fondazione, comunque, “«l'equivoco sorge da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nel senso che la parola “imposta”, fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di”» imposta. Leggendo “«in tal senso la disposizione normativa”», quindi, “«è possibile confermare l'esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto”».

Non rientrano nel campo applicativo dello split payment le operazioni rese da professionisti assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto. E' questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) alle numerose richieste di chiarimento ricevute dagli iscritti.

La formulazione della norma, inoltre, è tale da attrarre nel meccanismo speciale anche le forniture effettuate fra le pubbliche amministrazioni: pertanto, salvo modifiche successive, anche gli enti pubblici che, in veste di operatori economici, cedono beni o prestano servizi ad altri enti pubblici, non potranno incassare l'IVA dai loro clienti.

Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate”  nei”  confronti”  di”  enti pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e”  per”  le”  prestazioni”  di servizi effettuate nei confronti”  dello”  Stato,”  degli”  organi”  dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali”  e”  dei”  consorzi” ”  tra” ”  essi” ”  costituiti” ”  ai” ”  sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui”  al”  decreto”  legislativo”  18 agosto 2000, n. 267, e”  successive”  modificazioni,”  delle”  camere”  di commercio,”  industria,”  artigianato”  e”  agricoltura,”  degli”  istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura”  aventi”  prevalente”  carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza”  e”  beneficenza”  e”  di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle”  disposizioni”  in”  materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata”  dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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