Le Regole Tecniche per il Documento Informatico
Le Regole Tecniche per il Documento Informatico, con decreto del Consiglio dei ministri. Entreranno in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione e poi le amministrazioni avranno 18 mesi per adeguarsi.
Emanate le regole tecniche per la formazione e la conservazione sicura dei documenti informatici. Le amministrazioni avranno 18 mesi per adeguarsi.
Documento informatico: ecco le nuove regole tecniche
Il DPCM 13 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 detta le regole per la formazione l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni.
Le nuove regole tecniche rappresentano un elemento fondamentale per la gestione e la conservazione sicura e corretta del documento informatico, l'ultimo tassello per la piena applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale. Il Decreto stabilisce infatti tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. Ora la pubblica amministrazione ha tutti gli elementi per lo switch off dal cartaceo al digitale, 18 mesi sono il tempo tecnico necessario per l'adeguamento
Con le Regole Tecniche si completa un percorso normativo che a marzo aveva segnato una prima tappa, con la pubblicazione delle nuove Regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici e per il protocollo informatico.
Il DPCM detta le regole tecniche previste:
per i documenti informatici di cui all'art. 20, commi 3 e 4, all'art. 22, commi 2 e 3, all'art. 23, e all'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
dall'art. 23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma 1 e dall'art. 41, comma 2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico.
Il decreto è composto da 5 capi, 17 articoli e 5 allegati.
Capo I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione
Capo II – DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 3 – Formazione del documento informatico
Art. 4 – Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
Art. 5 – Duplicati informatici di documenti informatici
Art. 6 – Copie e estratti informatici di documenti informatici
Art. 7 – Trasferimento nel sistema di conservazione
Art. 8 – Misure di sicurezza
Capo III – DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO
Art. 9 – Formazione del documento amministrativo informatico
Art. 10 – Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici
Art. 11 – Trasferimento nel sistema di conservazione
Art. 12 – Misure di sicurezza
Capo IV – FASCICOLI INFORMATICI, REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 – Formazione dei fascicoli informatici
Art. 14 – Formazione dei registri e repertori informatici
Art. 15 – Trasferimento in conservazione
Art. 16 – Misure di sicurezza
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 – Disposizioni finali
Allegato 1 – Glossario/Definizioni
Allegato 2 – Formati
Allegato 3 – Standard e specifiche tecniche
Allegato 4 – Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
Allegato 5 – Metadati