Regolamento per la formazione professionale continua Geometri

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

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AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7

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Regolamento per la formazione professionale continua geometri

Regolamento per la formazione professionale continua geometriLa formazione professionale continua è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2010, così previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato il 10 novembre 2009 dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP (crediti formativi professionali).

Dal 1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme sulla Formazione Professionale Continua dei Geometri. Soglie minime, criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ed accreditamento degli eventi nel Sistema Informativo Nazionale rappresentano le principali novità  rispetto al precedente Regolamento.

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Tutti gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

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  • le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività 
  • professionale del geometra con riferimento allo Standard di Qualità  della professione del Geometra approvato dal Consiglio Nazionale
  • le norme deontologiche e di ordinamento professionale
  • altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.

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E' ammessa la formazione a distanza (FAD) e la formazione a distanza qualificata (FAD-Q) con le modalità  approvate dal CNGeGL.

In allegato il documento di sintesi presentato nell'Assemblea del 19 dicembre 2014 Collegio Provinciale geometri di Bologna

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