Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Interpelli

(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 d lgs 81)

INTERPELLO N.16/2014

Destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.

Istanza: Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Con due distinte richieste – trattate unitariamente per la connessione tra le materie oggetto di interpello -l'Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto che:

in seguito al “passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico” si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità  di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, “il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati al/ 'interno delle RSU”;

l'Amministrazione non “riconoscerebbe” i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati- ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008

-non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione; sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Tanto premesso, la richiedente chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se “la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati”.

Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaINTERPELLO N. 16/2014

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