Sentenza n. 11831 del 27 Maggio 2014
Cassazione, strumenti utilizzabili dal ctu stabilire nesso di causlità in caso di intossicazione da amianto
Il ricorso è proposto per un unico articolato motivo con il quale si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, rappresentati da:
1) il contenuto delle mansioni del lavoratore;
2) il nesso eziologico tra mansioni e neoplasia polmonare in relazione al livello e all'intensità dell'esposizione all'amianto;
3) l'esclusione de! rilievo eziologico dell'esposizione alle fibre di amianto e ad altri agenti patogeni subita dal lavoratore presso le altre aziende di cui era stato dipendente in passato;
4) l'esclusione della rilevanza causale dell'abitudine al fumo di sigarette del lavoratore
In caso di contenzioso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il consulente tecnico d'ufficio – al fine di stabilire la sussistenza di nesso causale tra l'evento malattia (cancro polmonare) e l'esposizione del lavoratore all'amianto – oltre all'utilizzo dell'archivio “Amyant” detenuto presso l'Inail, può anche ricavare i dati necessari alla sua valutazione sia dalla descrizione delle mansioni che sono tipicamente assegnate agli operai impiegati presso lo stabilimento del datore di lavoro, sia da risultati scientifici ottenuti sul campo.
La società ricorrente avrebbe infatti dovuto attenersi agli indirizzi ministeriali concernenti le cautele da adottare in caso di espletamento di attività pericolose; né rileva la difesa societaria in merito alle scarse conoscenze dell'epoca poiché è noto che in Italia la nocività dell'amianto – grazie anche al recepimento di alcune direttive di origine comunitaria – era conosciuta già prima degli anni settanta.
La Suprema corte ritiene che la società ricorrente, soccombente in grado di appello e condannata al risarcimento del danno, avrebbe contestato nel merito le risultanze probatorie limitandosi a proporre soluzioni alternative, operando dunque una contestazione circa l'apprezzamento del ctu e non tanto riferendosi a precisi vizi procedurali. Nè i metodi adottati del ctu risultano in qualche modo contestati nei gradi di merito. Le mansioni a cui era dedito il lavoratore danneggiato – quelle di saldatore – emergevano infatti in corso di causa nella loro oggettività e non sono mai state oggetto di contestazione.