Soppressione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti”  pubblici

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 ” 

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubbliciMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari“.

Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico.

Da rilevare come, nel campo dei lavori pubblici, le uniche conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del D.L. sono quelle relative alla soppressione dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d'opera all'ANAC (art. 37).

Art. 19
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(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti”  pubblici di”  lavori,”  servizi”  e”  forniture”  e”  definizione” ”  delle” ”  funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione)
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1. L'Autorita' di”  vigilanza”  sui”  contratti”  pubblici”  di”  lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,”  e'”  soppressa”  ed”  i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in”  vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di”  vigilanza”  sui contratti pubblici di lavori, servizi”  e”  forniture”  sono”  trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e”  per”  la”  valutazione”  e”  la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre”  2009,”  n.”  150,”  che”  e'”  ridenominata”  Autorita'”  nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro”  il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio”  dei”  ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
”  a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,”  finanziarie”  e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di”  cui”  al comma 2;
”  b) la riduzione non inferiore al venti per”  cento”  del”  trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
”  c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4. Il piano”  di”  cui”  al”  comma”  3″  acquista”  efficacia”  a”  seguito dell'approvazione”  con”  decreto”  del”  Presidente”  del”  Consiglio”  dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'”  nazionale anticorruzione:
”  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme”  di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
”  b) salvo che il fatto”  costituisca”  reato,”  applica,”  nel”  rispetto delle norme previste dalla”  legge”  24″  novembre”  1981,”  n.”  689,”  una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000″  e”  non superiore nel massimo a euro 10.000, nel”  caso”  in”  cui”  il”  soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione”  della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o”  dei”  codici”  di comportamento.
6.”  Le”  somme”  versate”  a”  titolo”  di”  pagamento” ”  delle” ”  sanzioni amministrative”  di”  cui”  al”  comma”  5″ ”  lett.” ”  b),” ”  restano” ”  nella disponibilita'”  dell'Autorita'”  nazionale” ”  anticorruzione” ”  e” ”  sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali.
7. Il Presidente dell'Autorita'”  nazionale”  anticorruzione”  formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo”  Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta”  gestione”  delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
8. Allo svolgimento”  dei”  compiti”  di”  cui”  ai”  commi”  2″  e”  5,”  il Presidente dell'ANAC provvede con le”  risorse”  umane,”  strumentali”  e finanziarie della soppressa”  Autorita'”  di”  vigilanza”  sui”  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9. Al fine”  di”  concentrare”  l'attivita'”  dell'Autorita'”  nazionale anticorruzione sui compiti di”  trasparenza”  e”  di”  prevenzione”  della corruzione”  nelle”  pubbliche”  amministrazioni,”  le” ”  funzioni” ”  della predetta Autorita' in materia”  di”  misurazione”  e”  valutazione”  della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,”  13″  e”  14″  del”  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al”  Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei”  ministri, a”  decorrere”  dalla”  data”  di”  entrata”  in”  vigore”  della”  legge” ”  di conversione del presente decreto.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma”  2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata”  in vigore del presente decreto, il”  Governo”  provvede”  a”  riordinare”  le funzioni di cui al comma 9 in materia di”  misurazione”  e”  valutazione della”  performance,”  sulla”  base”  delle” ”  seguenti” ”  norme” ”  generali regolatrici della materia:
”  a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
”  b) progressiva integrazione del”  ciclo”  della”  performance”  con”  la programmazione finanziaria;
”  c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
”  d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
”  e)”  conseguente”  revisione” ”  della” ”  disciplina” ”  degli” ”  organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica”  della”  Presidenza”  del Consiglio dei ministri puo'”  avvalersi”  ai”  sensi”  dell'articolo”  17, comma 14, della legge”  15″  maggio”  1997,”  n.”  127,”  di”  personale”  in posizione di fuori ruolo”  o”  di”  comando”  per”  lo”  svolgimento”  delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma”  7,”  dell'articolo”  13,”  del”  decreto”  legislativo”  27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
”  a) il comma 2 e' abrogato;
”  b) al”  comma”  5,”  secondo”  periodo,”  le”  parole:”  “sino”  a”  diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,” sono soppresse.
14. Il Comitato”  tecnico-scientifico”  di”  cui”  all'articolo”  1″  del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.”  315″  e' soppresso.
15. Le funzioni del”  Dipartimento”  della”  funzione”  pubblica”  della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.”  190, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente”  articolo”  non”  devono”  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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