Equiparazione degli allievi ai lavoratori

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI DELLA SCUOLA, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL D.LGS. 81/08 E SMI E DEGLI ACCORDI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011, REP. N. 221 E DEL 25 LUGLIO 2012, REP. N. 153

In base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 e smi, è disciplinata dall'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221, che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità  della formazione, nonché dell'aggiornamento dei lavoratori.
L'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, rep. atti n. 153 (c.d. “Linee applicative“) contiene delle indicazioni sull'applicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011, in relazione ai seguenti argomenti:

campo di applicazione e efficacia dell'accordo, collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, formazione in modalità  e-learning, riconoscimento della formazione pregressa e aggiornamento della formazione.

Sicurezza Alunni Infortuni Inail Laboratori

Equiparazione degli allievi ai lavoratori

L'art. 2 del D.lgs. 81/08 prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività  di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività  curricolare svolta in aula informatica.

Gli effetti concreti dell'equiparazione degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola sono i seguenti:

obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
obblighi relativi all'individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori
obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

Si ritiene che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività  di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all'età  . In ogni caso, la non equiparazione degli allievi a lavoratori non esclude l'obbligo del Dirigente scolastico di effettuare la valutazione dei rischi riferiti a queste aule attrezzate e alle attività  che vi si svolgono e di definire i conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in particolare, la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività .

Tuttavia, considerata la complessità  e la diversità  delle situazioni reali all'interno delle scuole e l'assenza di precise indicazioni normative in materia, non si può escludere a priori l'esistenza di situazioni particolari che rendano necessario equiparare a lavoratori gli allievi di scuole di ogni ordine e grado. In ogni caso, i contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati a lavoratori dovranno essere adeguati alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l'età  degli allievi e dei programmi scolastici.

Interpello 13/03/2014 – n. 1/2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente risposto ad una richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri su diverse questioni, tra le quali un quesito su quali situazioni l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale siano equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell'attività  ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali.

Nel rispondere, il Ministero richiama la normativa di riferimento, il D.Lgs. n. 81/2008, che all'art. 2 prevede

che al lavoratore è equiparato “l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]”.

Anche secondo quanto riportato dal “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”, tale equiparazione deve intendersi riferita ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Quindi, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”,escludendo l'applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi si dedichino ad attività  scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l'uso di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati. Ed inoltre il medesimo Testo Unico esclude qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme di prevenzione, comprese ad esempio quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”.

Contenuti del percorso formativo dei lavoratori della scuola

L'elenco dei contenuti indicato nell'Accordo è da considerare indicativo e non esaustivo degli argomenti da trattare nei corsi La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nell'istituto scolastico di appartenenza e della specificità  del rischio I contenuti e la durata del corso sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal dirigente scolastico e, pertanto, le indicazioni dell'Accordo vanno intese come minime Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità  dei rischi effettivamente presenti a scuola, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario

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