Sintesi Formazione accordo stato regioni 2012 linee guida

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Sintesi : Adeguamento”  e”  linee”  applicative”  degli”  accordi”  ex”  articolo”  34,”  comma”  2,”  e”  37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni

Articolo 34 ” Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai Rischi

Comma 2
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività  lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo …….. ” 

Articolo 37 ” ” Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ” 

Comma 2 ” 
La durata, i contenuti minimi e le modalità  della formazione di cui aòl comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo…….. ”  ”  ”  ” 

Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione ” 

Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008 : ”  costituiti nell'ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di ” lavoro ” comparativamente ” più ” rappresentative ” sul ” piano ” nazionale””  (articolo ” 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro).” 

Ruolo degli organismi paritetici ” 

La norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà  di svolgere una attività  formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente”  la”  funzione”  che”  il”  “testo”  unico””  attribuisce”  loro,”  attraverso”  proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge ” 

Le linee guida ribadiscono che : ”  Gli organismi paritetici svolgono la propria attività  di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività  del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12). ” 

Il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici .

Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità  non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà  a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all'articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà  comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.

Rappresentatività  comparata

Per quanto riguarda la c.d. “rappresentatività  comparata” applicabile l' organismo paritetico deve essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi ” organismi ” siano ” costituiti ” alcuna ” capacità  ” di ” rappresentanza ” in ” base ” a protocolli o “codici” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. ” 

Modalità  di richiesta di collaborazione

Quanto alle modalità  di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell'accordo ex articolo 37, puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività  di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore”  di”  lavoro”  procede”  autonomamente”  alla”  pianificazione”  e”  realizzazione”  delle attività  di formazione “.

Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti ” a ” poter ” permettere ” all'organismo ” paritetico ” di ” comprendere ” il ” tipo ” di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di questàultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività  di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività  formativa. ”  ”  ” 

Fondi interprofessionali ” 

Con riferimento all'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell'erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi ” di ” soggetti ” formatori ” esterni ” alle ” proprie ” strutture ” secondo ” le”  previsioni riportate in coda al punto 1 dell'accordo (“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”). ”  ” 

Formazione in modalità  e-learning ” 

Definizione dell' e-learning :
” 
modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale ” all'interno ” di ” gruppi ” didattici ” strutturati ” (aule ” virtuali ” tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro “. In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come le modalità  descritte dall'allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza (le quali, d'altro verso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività  della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità  telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza. ” 

Aggiornamento della formazione ” 

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi” 

RSPP Datori di lavoro” esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994 Aggiornamento” 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo

Calcolo del quinquennio nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni ”  soggetti formati precedentemente all'11 gennaio 2012 data scadenza 11 gennaio 2017 ”  soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012 il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello ” della ” data ” dell'effettivo ” completamento ” del ” rispettivo ” percorso ” formativo, coerente con i contenuti degli accordi. ” 

Aggiornamento specifiche:

Aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari Restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà  comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli accordi

Aggiornamento Preposti ” 

Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale – che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori – devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ” 

La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

” ”  ”  … ” i ” corsi ” di ” aggiornamento, ” che ” potranno essere effettuati anche con modalità  di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: a) al settore produttivo di riferimento; b) alle novità  normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione”.” 

Aggiornamento operatività  e non decadenza ” 

Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività “. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito ” derivato ” dalla ” regolare ” frequenza”  ai ” corsi, ” egli ” non ” è ” in ” grado ” di ” poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità  del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività “. ” 

Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 ”  Per gli esonerati dalla frequenza del modulo B,

l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013. ” 

Laureati dopo del 15 maggio 2008 Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008,”  si”  precisa”  che”  in”  tale”  caso costituisce”  riferimento,”  per”  l'individuazione”  della decorrenza del quinquennio entro”  cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea . ” 

Formazione per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società  semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria quindi si ribadisce che esiste la facoltà  e non anche l'obbligo di sottoporsi a formazione . Nei casi particolari la formazione obbligatoria e' menzionata , esempio : ” d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori ” familiari ” e ” dei ” lavoratori ” autonomi ” che ” compiono ” opere ” e ” servizi ” è obbligatoria e non facoltativa.

Dirigenti e Preposti

L' ” applicazione dei contenuti dell'accordo è facoltativa costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e realizzata in ” modo ” coerente ” rispetto ” alle ” previsioni ” dell'accordo ” ex ” articolo ” 37 ” del ” d.lgs. ” n. 81/2008.” 

La formazione regolamentata

La formazione regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all'articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali .

Sono da considerare norme speciali es. :
1)” ” ” ” ”  la formazione individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d lgs 81
2)” ” ” ” ”  la formazione di cui all'articolo 258 del “testo unico”, in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto

Non si ritiene che costituiscano norme speciali es. :
1)” ” ” ” ”  movimentazione manuale dei carichi
2)” ” ” ” ”  attrezzature munite di videoterminali

Quindi la formazione che non rientra nelle norme speciali e quindi la formazione relativa ai rischi di specifico riferimento va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata “Formazione specifica”. ” 

Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l'addestramento” 

Considerazioni finali :

1)” ” ” ” ”  L' Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni sono immediatamente operative .
2)” ” ” ” ”  Si e' convenzionalmente deciso che gli accordi siano entrati in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta l'11 gennaio del 2012. ” 

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