La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l'intesa sull'Accordo previsto dall'Art. 73, comma 5, del d lgs 81 che richiede l'individuazione” di ” quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L' Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la predetta pubblicazione.” Alla data di entrata in vigore della normativa d'attuazione verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell'Accordo.”
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I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (punto 12).
Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile (autogru)
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo
L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici
Modulo teorico
Modulo pratico
Verifica finale
Devono fare aggiornamento entro il 12.03.2015
Obbligo dell'aggiornamento entro il 12.03.2015 con verifica finale
Attrezzatura | ” modulo teorico (ore | ” Durata modulo pratico (ore) |
” Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) | ” 4 |
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
|
Gru caricatrici idrauliche | ” 4 | 8 |
Gru a Torre | ” 8 |
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)
|
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | ” 8 | ”
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
|
Conduzione gru mobili
(corso base)
|
” 7 | 7 |
Conduzione gru mobili
(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)
|
” 4 | 4 |
Trattori agricoli o forestali | ” 3 |
5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
|
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli | ” 4 |
6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
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” Pompe per calcestruzzo | ” 7 | ” 7 |
” | ” | ” |
VEDI ANCHE
Circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 Attrezzature di lavoro
Accordo 22 febbraio 2012
12 marzo 2013
Scarica documento Formazione operatori attrezzature
Riepilogo tabellare della formazione – Documento PDF della Provincia di Bolzano
”
La formazione già erogata potrà essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:
a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella prevista dall'Accordo;
b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall'Accordo, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo);
c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.
”
Inoltre “l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell'attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore”.
Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.