La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73

La Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 ha raggiunto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di” abilitazione e sulla formazione degli operatori di” particolari attrezzature ” di lavoro in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l'intesa sull'Accordo previsto dall'Art. 73, comma 5, del d lgs 81 che richiede l'individuazione” di ” quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità  per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità  della formazione.

L' Accordo dovrà  essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà  in vigore 12 mesi dopo la predetta pubblicazione.” Alla data di entrata in vigore della normativa d'attuazione verranno riconosciuti i corsi già  effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell'Accordo.” 


———————————————————————-
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'accordo approvato in Conferenza Stato- RegioniPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – Supplemento Oridnario n. 47 – l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012 , concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,e successive modifiche e integrazioni.
————————————————————————-
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (punto 12).

Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)

Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile (autogru)
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo

L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici


Corsi di formazione con durata complessiva non inferiore a quella prevista” dall'accordo:
Modulo teorico
Modulo pratico
Verifica finale

Validità  5 anni dalla data di superamento della verifica finale

Corsi di formazione con tutti i moduli previsti ma con durata complessiva inferiore a quella prevista nell'accordo:
Devono fare aggiornamento entro il 12.03.2015

Validità  5 anni dalla data di svolgimento del corso di aggiornamento

Corsi di formazione non completati da verifica finale e con durata complessiva inferiore a quella prevista:
Obbligo dell'aggiornamento entro il 12.03.2015 con verifica finale

Validità  5 anni dalla data di superamento della verifica finale

accordo stato regioni 22 febbraio 2012” SCARICA ACCORDO

Attrezzatura ” modulo teorico (ore ” Durata modulo pratico (ore)
” Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) ” 4
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche ” 4 8
Gru a Torre ” 8
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ” 8 ” 

4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili
(corso base)
” 7 7
Conduzione gru mobili
(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)
” 4 4
Trattori agricoli o forestali ” 3
5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli ” 4
6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
” Pompe per calcestruzzo ” 7 ” 7
”  ”  ” 

VEDI ANCHE

circolare attrezzatureCircolare n. 12 dell'11 marzo 2013 Attrezzature di lavoro
Accordo 22 febbraio 2012
12 marzo 2013

formazione attrezzature Scarica documento Formazione operatori attrezzature
Riepilogo tabellare della formazione – Documento PDF della Provincia di Bolzano

L'accordo entra in vigore il 12 Marzo 2013, cioè 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 12 marzo 2012. E “i lavoratori che all'entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore” cioè entro il 12 marzo 2015.
” 
La formazione già  erogata potrà  essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:

a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella prevista dall'Accordo;
b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall'Accordo, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo);
c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.
” 
Inoltre “l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell'attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore”.

Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...