Investimenti innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

sicurezza-lavoroGli incentivi previsti sono destinati a rafforzare la competitività  dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Programmi ammissibili

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, ossia l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità  nello svolgimento dell'attività  economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di:

  • riduzione dei costi
  • aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi
  • aumento della capacità  produttiva
  • introduzione di nuovi prodotti e/o servizi
  • riduzione dell'impatto ambientale
  • miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Risorse

Il decreto ministeriale 29 luglio 2013 di adozione dell'intervento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013, prevede una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro, di cui il 60% è riservato alle piccole e medie imprese.

Termini per la presentazione delle domande

In data 20 novembre 2013 è stato firmato il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività  imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico con il quale vengono individuati i termini e le modalità  di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, previste dal decreto ministeriale del 29 luglio 2013. Lo stesso provvedimento contiene, inoltre, dei chiarimenti in merito alle modalità  di istruttoria delle domande e ai successivi adempimenti a carico delle imprese.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2013.

La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidità , a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014, attraverso un'apposita procedura informatica che sarà  accessibile dalla sezione “Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza” del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.

Le imprese possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 13 febbraio 2014.

Allegati

FAQ

D.M. del 29 luglio 2013, pubblicato nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013

1.” ” ”  Quali sono le modalità  e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013?

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, il decreto direttoriale 20 novembre 2013 del direttore generale della direzione generale per l'incentivazione delle attività  imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, fissa all'art. 1 le modalità  e i termini di presentazione delle domande di agevolazione. Al comma 2, stabilisce che le domande devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione “Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)” del sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.. Tale procedura informatica sarà  resa disponibile, all'impresa proponente, per lo svolgimento delle attività  di compilazione della domanda a partire dal 13 febbraio 2014. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà  indicata con un successivo provvedimento direttoriale.

2.” ” ”  Un'impresa per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013 deve operare in settori specifici?

Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'art. 4, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente iscritte nel registro delle imprese e costituite da almeno due anni. Resta inteso che i programmi d'investimento per essere ammissibili devono essere finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento delle attività  economiche indicate all'art. 5 del predetto decreto.

3.” ” ”  Possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese operanti nel settore costruzioni?

I programmi d'investimento finalizzati ad avviare, ovvero a consolidare/sviluppare un'attività  nel settore delle costruzioni, non rientrano tra le attività  ammissibili alle agevolazioni, come previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto 29 luglio 2013.

4.” ” ”  Possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese operanti nel settore magazzinaggio e attività  di supporto ai trasporti?

Si, l'attività  di magazzinaggio e di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto è fra le”  attività  di servizi ammissibili, nell'ambito dei programmi d'investimento, riportate nell'allegato al decreto 29 luglio 2013, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).

5.” ” ”  Può presentare domanda di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013 una società  che svolge una attività  di commercio?

No, il settore del commercio, non risulta indicato fra le attività  economiche previste dall'art. 5, comma 3, che stabilisce in quali attività  economiche possono realizzarsi i programmi di investimento per essere ammissibili alle agevolazioni.

6.” ” ”  E' possibile realizzare programmi di”  investimento previsti su diverse unità  produttive?

Ciascun programma d'investimento deve riferirsi ad un'unica unità  produttiva . A tal fine nel decreto direttoriale del 20 novembre 2013, con il quale vengono fissati i termini e le modalità  di presentazione della domanda di agevolazione, all'art. 2, comma 3 è indicata la definizione di unità  produttiva, ossia la sede o l'unità  locale dell'impresa proponente come risultante dal registro delle imprese. E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 che stabilisce che “nel caso in cui le spese sono relative alle attrezzature la cui installazione non è prevista presso l'unità  produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità  della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità  produttive siano ubicate in territori ammissibili”.

7.” ” ”  E' possibile presentare domanda di agevolazioni, ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013, da parte di imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli?

No. In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti, tra l'altro, il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Integrazione – Cosa si intende per trasformazione di un prodotto agricolo?
Per “«trasformazione di prodotti agricoli”» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività  agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;”  per “«prodotti agricoli”» si intendono:
i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

8.” ” ”  Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le società  di persone, anche se, non soggette all'obbligo del deposito del bilancio d'esercizio presso il registro delle imprese, come richiesto dall'art. 8, comma 3, lettera c)?

Si. Possono presentare domanda di partecipazione alle agevolazioni, in base al disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano essere costituite da almeno due anni e iscritte nel registro delle imprese. Ai fini della documentazione da produrre in conformità  a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 20 novembre 2013, è prevista la redazione della dichiarazione sostitutiva d'atto notorio redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.

9.” ” ”  L'acquisto o la costruzione dell'immobile aziendale e la realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?

No. In base a quanto stabilito dall'art.6, comma 1, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, le spese
ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardano i macchinari, gli impianti, le attrezzature e i programmi informatici rientranti tra gli investimenti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto.

Integrazione – Sono agevolabili le opere murarie che risultino indispensabili all'installazione dei macchinari o alla realizzazione di impianti previsti dal programma d'investimento?
No, in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le spese relative alle opere murarie non sono mai ammissibili; la loro copertura dovrà  pertanto essere assicurata con risorse del beneficiario.

10.” ” ”  Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013?

La forma delle agevolazioni concedibili, di cui all'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, è rappresentata da una sovvenzione rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75% del programma d'investimento. La percentuale da rimborsare è fissata in base alla dimensione dell'impresa beneficiaria ossia, come previsto dal comma 2 del suddetto articolo, dal 70% della sovvenzione per le imprese di piccola dimensione, dall'80% per le imprese di media dimensione e dal 90% per le imprese di grande dimensione. La parte della sovvenzione da rimborsare, verrà  restituita, secondo un piano di ammortamento, senza interessi, con rate semestrali a scadenza fissa, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un arco temporale di massimo 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo della sovvenzione stessa.

11.” ” ”  E' previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi d'investimento ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013?

Si, ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera b), i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di un'unità  produttiva ubicata nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (aree dell'Obiettivo Convergenza UE). Le Regioni Abruzzo, Basilicata e Sardegna non rientrano nelle Regioni dell'obiettivo convergenza.

12.” ” ”  Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013, gli studi professionali?

Come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 29 luglio 2013, possono accedere alle agevolazioni le imprese di servizi, purché costituite sotto forma di società  e nei limiti dei programmi d'investimento ammissibili in base a quanto disposto nell'allegato, lettera B al predetto decreto.

13.” ” ”  Un programma d'investimento per essere agevolabile al momento della domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013 deve presentarsi esecutivo e cantierabile?

L'impresa beneficiaria, ai sensi del comma 11, del predetto articolo è tenuta entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a inserire nella sezione dedicata, messa a disposizione sul sito del ministero, gli ordini di acquisito relativi ai beni previsti dal programma di investimenti. Inoltre il programma d'investimento dovrà  essere realizzato entro il 30 giugno 2015.

14.” ” ”  Le imprese che, pur possedendo tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità  previsti dal decreto ministeriale 29 luglio 2013, si trovano in contabilità  ordinaria solo a partire da gennaio 2014 possono accedere alle agevolazioni?

Si, analogamente a quanto previsto per gli altri requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni fissati dal decreto ministeriale 29 luglio 2013, anche quello relativo alla contabilità  ordinaria deve essere posseduto dall'impresa proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

15.” ” ”  Quali bilanci dovranno essere presi in considerazione per la verifica della capacità  di rimborso e dei criteri di valutazione?

I dati utili, ai fini della verifica della capacità  di rimborso, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, devono riferirsi all'ultimo esercizio contabile chiuso, alla data di presentazione della domanda,”  per il quale è stato approvato e depositato”  il relativo bilancio o, nel caso di imprese individuali e società  di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.

Altresì ai fini del calcolo degli indicatori, di cui all'articolo 8, comma 8, del predetto decreto, per la valutazione dei programmi d'investimento, i dati utili devono riferirsi agli ultimi due esercizi contabili chiusi, alla data di presentazione della domanda, per i quali sono stati approvati e depositati i relativi bilanci o, nel caso di imprese individuali e società  di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.

I dati sopra indicati devono essere riportati nella dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.4 del decreto direttoriale 20 novembre 2013, da presentare unitamente alla domanda di agevolazione.

16.” ” ”  Le start up innovative possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del decreto stesso, che stabilisce che i soggetti ammissibili devono essere regolarmente costituiti da almeno due anni?

Il decreto ministeriale del 29 luglio 2013 non prevede deroghe specifiche in favore delle start-up innovative, come definite dall'art. 25 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali imprese, pertanto, possono essere ammesse alle agevolazioni solo qualora vengano rispettati tutti requisiti soggettivi previsti dal predetto decreto.

17.” ” ”  È possibile accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 in forma di ATI o di consorzio di imprese?

Una ATI non può accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013; viceversa, un consorzio con attività  esterna può essere ammesso a tali agevolazioni, fermo restando che il programma di investimento deve riguardare un'unità  produttiva del consorzio stesso.

18.” ” ”  Quando possono essere emessi gli ordini d'acquisto relativi al programma d'investimento oggetto della domanda di agevolazione?

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 lettera d) del decreto ministeriale 29 luglio 2013 l'avvio del programma deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e per avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Non sono previste limitazioni in merito alle date di emissione degli ordini d'acquisto.

19.” ” ”  L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?

Le spese ammissibili, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, devono essere considerate al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

20.” ” ”  L'acquisto di macchinari usati rientra tra le spese ammissibili?

No, l'acquisto di macchinari usati non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2013.

21.” ” ”  È possibile includere tra le spese ammissibili i costi di personale?

No, il costo del personale non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013.

22.” ” ”  La riqualificazione di un impianto produttivo attualmente in uso può essere oggetto di un programma d'investimento?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, ai fini dell'ammissibilità  alle agevolazioni i programmi di investimento devono prevedere la realizzazione di una nuova unità  produttiva ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità  produttiva esistente.

23.” ” ”  Un' impresa avente sede legale in un ambito territoriale non rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un'unità  produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?

Si, in base al disposto dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2013 un programma d'investimento può riguardare anche la realizzazione di una nuova unità  produttiva, purché la stessa sia ubicata in una delle regioni obiettivo convergenza.

24.” ” ”  L'art. 2, comma 3 del Decreto Direttoriale del 20 novembre 2013 prevede anche il caso che l'azienda presenti più programmi relativi alla medesima unità  produttiva. Quali sono i casi che giustificano la presentazione di più e diversi programmi relativi alla medesima unità  produttiva? La scelta di presentare più domande al posto di una domanda complessiva è a discrezione dell'azienda o la normativa prevede casi specifici che condizionano la presentazione di più domande?

Il decreto ministeriale 29 luglio 2013 non esclude la possibilità  di presentare più programmi di investimenti per la medesima unità  produttiva; il decreto direttoriale 20 novembre 2013 ha inteso tuttavia chiarire che permane l'obbligo di non superare l'importo complessivo di tre milioni di euro di costi per ciascuna unità  produttiva. Pertanto, pur essendo possibile presentare più domande di agevolazione, ciò non determina alcun vantaggio per l'impresa, ma piuttosto un aggravio in fase di presentazione della domanda.

25.” ” ”  Può accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 un'impresa che, pur svolgendo un'attività  economica non ammissibile, intende realizzare un programma di investimento finalizzato allo svolgimento di una attività  economica rientrante tra quelle ammissibili?

La presentazione di una domanda di agevolazione relativa alla realizzazione di un programma di investimenti diretto a realizzare una delle attività  economiche ammissibili alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, non è preclusa alle imprese che svolgono un'attività  non ammissibile alle agevolazioni, fatti salvi i limiti derivanti dalle disposizioni comunitarie applicabili all'intervento in esame. Nel caso in esame, ai fini della sua ammissibilità , il programma di investimenti dovrà  riguardare la realizzazione di una nuova unità  produttiva per la quale il codice di attività  economica rientra tra quelli ammissibili.

26.” ” ”  Alle agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 quale regime d'aiuto viene applicato?

Le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un regime di aiuto a finalità  regionale ai sensi dell'art. 13 del Reg. n. 800/2008, secondo le intensità  previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità  regionale 2007-2013, la cui validità  è stata prorogata dalla Commissione europea, con comunicazione C (2013) 7178 del 25 ottobre 2013, sino al 30 giugno 2014. Esclusivamente a titolo cautelativo l'art. 7 del decreto ministeriale”  29″  luglio 2013 prevede che qualora entro tale data le agevolazioni non fossero state ancora concesse e la nuova Carta non fosse stata approvata, potrebbe essere applicato il Reg. n. 1998/2006 De Minimis, previa verifica con l'impresa beneficiaria dei massimali previsti da tale regolamento.

27.” ” ”  Il minimo investimento indicato nel decreto è di € 200.000,00. Deve intendersi per singolo macchinario o in riferimento all'investimento complessivo (quindi anche più macchinari)?

I limiti di costo indicati nell'art. 5, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 29 luglio 2013, sia quello minimo che quello massimo, sono riferiti all'ammontare complessivo delle spese ammissibili previste del programma di investimento e non alle singole spese. In relazione alle singole spese è previsto solo il limite di 500,00 euro ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del predetto decreto.

28.” ” ”  Se il programma di investimento prevede spese da sostenere che eccedono il limite di € 3.000.000, il programma d'investimento viene rigettato nella sua totalità  oppure la parte eccedente a carico della società , non viene considerata solo ai fini della determinazione delle spese ammissibili?

Nel caso in cui non siano rispettati i limiti di costo indicati nell'art. 5, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 29 luglio 2013 il programma di investimenti è considerato inammissibile nel suo complesso.

29.” ” ”  Una impresa operante nel settore agricolo, può presentare domanda per la realizzazione di un programma di investimenti inerente la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore?

No, le imprese agricole non possono presentare domande di agevolazione a valere sul DM 29 luglio 2013.

30.” ” ”  Le agevolazioni concedibili ai sensi dell'art.7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 sono cumulabili con gli incentivi in conto energia, in base a quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011?

L'art.7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 prevede il divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche solo qualora le stesse siano configurabili come aiuti di stato. Poiché gli incentivi in conto energia non sono configurabili come aiuti di stato, gli stessi sono cumulabili secondo i limiti previsti dalla normativa ad essi applicabile.

31.” ” ”  L'impresa beneficiaria può rinunciare alla quota di sovvenzione da rimborsare, mantenendo la sola quota concessa a titolo di contributo in conto impianti? Altresì può richiedere di aumentare la quota parte di sovvenzione da restituire diminuendo nel contempo la quota parte di contributo?

No, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le agevolazioni concedibili non sono modulabili in base alle esigenze dell'impresa beneficiaria.

32.” ” ”  Ai fini del raggiungimento del limite minimo di investimento di euro 200.000, è possibile presentare un'unica domanda di agevolazioni relativa a più programmi di investimento, ciascuno di importo inferiore a euro 200.000, in diverse unità  produttive?

No, in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 6, ciascun programma di investimento deve rispettare il limite minimo di euro 200.000 e deve essere realizzato in una unica unità  produttiva.

33.” ” ”  E' necessario dimostrare la disponibilità ”  del suolo al momento della presentazione della domanda? Nel caso di”  realizzazione di una nuova unità  produttiva, ai fini dell'ammissibilità  del programma di investimenti, è prevista la presentazione di documentazione attestante la disponibilità ”  del suolo sui cui la stessa sarà  realizzata?

No,”  il decreto ministeriale 29 luglio 2013, non richiede la dimostrazione di detta disponibilità  all'atto di presentazione della domanda, fermo restando l'obbligo di completare l'investimento nei dodici mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

34.” ” ”  I programmi di investimento finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale del 29 luglio 2013? Devono presentare specifiche caratteristiche? Nel caso in cui la produzione di energia è finalizzata esclusivamente ad autoconsumo sono previste specifiche limitazioni?

I programmi di investimento finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti individuati nella sezione A “Condizioni di ammissibilità  per i programmi riferiti alle attività  di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore” dell'allegato al decreto ministeriale del 29 luglio 2013 e fermo restando che il programma proposto riguardi esclusivamente investimenti innovativi come individuati nell'articolo 5, comma 2.
Nel caso in cui il programma riguardi un impianto finalizzato esclusivamente all'autoconsumo dell'energia elettrica e/o del calore prodotto, il programma d'investimento è ammissibile solo qualora rispetti le condizioni previste dal decreto 29 luglio 2013, ivi compresa quella inerente le attività  economiche ammissibili, e sia in grado di aumentare il livello di efficienza nello svolgimento dell'attività  economica oggetto del programma di investimenti stesso, valutabile in una riduzione dei costi.
Si ricorda, inoltre, che nell'ambito degli interventi adottati da questo Ministero, il Decreto ministeriale 5 dicembre 2013, in corso di registrazione, prevede agevolazioni, in favore di imprese localizzate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, per la realizzazione di programmi d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione anche attraverso l'installazione, per sola finalità  di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica. Per ulteriori informazioni sulla misura si rimanda alla sezione relativa al Poi Energia, raggiungibile al seguente link.

35.” ” ”  Come sono determinati i punteggi relativi agli indicatori inerenti la copertura finanziaria delle immobilizzazioni e l'indipendenza finanziaria previsti dall'articolo 8, comma 8, lettera a) del decreto ministeriale 29 luglio 2013?

Le modalità  di calcolo dei predetti indicatori sono individuate nell'articolo 2, comma 6 del decreto direttoriale del 20 novembre 2013. Le stesse prevedono che venga prima effettuato il calcolo del rapporto, preso in considerazione da ciascun indicatore, tra i dati relativi ad ognuno degli esercizi considerati (come definiti nella FAQ n. 15) e poi venga calcolata la media aritmetica tra gli stessi. Il dato ottenuto permetterà  di calcolare il punteggio attribuibile secondo quanto indicato nella tabella riportata in allegato n. 5 al decreto direttoriale stesso. L'arrotondamento alla seconda cifra decimale verrà  effettuato solo in tale ultima fase di calcolo del punteggio mentre nei calcoli precedenti verranno considerati i numeri senza alcuna approssimazione.

Al fine di chiarire le modalità  di calcolo si forniscono i seguenti esempi:

Esempio 1: In merito all'indicatore relativo all'indipendenza finanziaria se nell'anno 2011 il rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo è pari a 0,0445 e nell'anno 2012 è pari a 0,0478, la media dei due indicatori è pari a 0,04615. Il punteggio relativo a tale criterio è calcolato, secondo quanto previsto dalla tabella per il calcolo dei punteggi dei criteri di valutazione, moltiplicando tale valore per 120, infatti il valore medio (0,04615 pari al 4,615 per cento) è compreso tra 0 e il 10 per cento. Il valore ottenuto 5,538 è approssimato, in fine, alla seconda cifra decimale per un valore pari a”  5,54.
Esempio 2: In merito all'indicatore relativo alla copertura finanziaria delle immobilizzazioni se in base ai dati di bilancio dell'anno 2011 risulta un rapporto pari a 0,99 e in base ai dati di bilancio dell'anno 2012 risulta un rapporto pari a 1,10. La media dei due indicatori è pari a 1,045. Il punteggio relativo a tale criterio, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella per il calcolo dei punteggi dei criteri di valutazione, è pari a 10 essendo tale valore maggiore del 100 per cento

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