Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

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Con circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 vengono forniti chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, recante “Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità  per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità  della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.“, con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all'art. 45 bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

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