Decreto sugli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
Il decreto, previsto dalla legge del fare con l'introduzione del comma 2 bis nell'articolo 88 del d.lgs. n. 81/2008, doveva essere adottato, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro il 31 dicembre 2013.
SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal presente decreto, avuto riguardo alle particolari esigenze di cui all'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al successivo comma 3, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
3. Ai fini e per gli effetti del presente decreto si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.