Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità
La Direzione Generale Salute ha valutato e riconosciuto le esperienze condotte dalle aziende sanitarie pubbliche e private – che insistono sul territorio regionale e operano nel settore della sanità – relativamente alla formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning, in attuazione di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dal successivo Accordo Stato-Regioni siglato il 21 dicembre 2011.
In coerenza con il modello partecipativo descritto nel Piano Regionale 2011-2013 sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, superando l'impianto organizzativo descritto nella Circolare regionale n. 17 del 29 luglio 2013, la Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e Lavoro della U.O. Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria, ha ricondotto al Laboratorio di approfondimento Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione in Sanità i lavori di:
– esplorazione conoscitiva e confronto delle esperienze formative
– riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning fruita dai lavoratori in sanità che operano presso strutture sanitarie che organizzano corsi nel rispetto del presente documento.
Le ragioni sottese allo specifico riconoscimento dei percorsi formativi realizzati nascono dal bisogno di valorizzare le esperienze di formazione e-learning già condotte da diverse strutture della sanità pubblica e privata sul territorio regionale.
Diverse Strutture Sanitarie hanno attivato da anni, molto prima dell'approvazione del citato Accordo Stato-Regioni, percorsi di formazione in modalità e-learning; è apparso pertanto indispensabile prendere spunto da pratiche di così lungo decorso per definire la fisionomia della sperimentazione in sanità .
L'ambito sanitario, infatti, si connota per peculiari esigenze di ordine organizzativo che hanno trovato un elevato grado di soddisfazione nella metodologia didattica propria della formazione e-learning; di seguito una sintetica elencazione:
– ” elevata numerosità della popolazione lavorativa;
– crescente richiesta di flessibilità del personale sanitario in sistemi organizzati per aree dipartimentali/intensità di cura;
-” ” pluralità contrattuali dei soggetti inquadrabili come lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08, alcuni dei quali caratterizzati da periodi di permanenza brevi;
-” ” numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con profili di esposizione ai rischi anche molto differenti, con conseguente determinazione di una matrice rischio/figura professionale ad elevata complessità ;
-” ” presenza di competenze ad elevato profilo professionale arruolabili nella funzione di docenti/responsabili scientifici/tutor dei corsi;
-” trasversalità di alcune aree tematiche ad ambiti disciplinari differenti, con conseguente bisogno di ottimizzazione degli eventi formativi evitando ripetizioni;
-” ” necessità di fare emergere nell'ambito del sistema di gestione dell'azienda “la gestione specifica della formazione” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di eccedenza delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, a garanzia di vincolo rispetto alla esigibilità di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
-” ” ” pronta fruibilità di corsi che si rendano vincolanti al fine di rafforzare l'adozione di misure di autotutela del lavoratore, nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente.
Fermo restando che la corretta realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning per la formazione generale e l'aggiornamento dei lavoratori deve rispettare i criteri generali individuati dalla citata circolare regionale n. 17/2013, il presente documento fornisce gli elementi che qualificano la formazione specifica dei lavoratori in sanità con riferimento alle caratteristiche della piattaforma, al profilo di rischio dei lavoratori, all'articolazione e ai contenuti dei corsi e agli indicatori di controllo e risultato.