Formazione , attestati , enti bilaterali

Sul web si ritrova una gran confusione su come realizzare gli attestati relativi alla formazione 81 , un pò perchè si cerca di far inserire più informazioni possibili , altre volte perchè non sembra chiaro il mandato del legislatore.


Noi cercheremo di fare chiarezza su alcuni punti cruciali rispetto agli Enti Bilaterali – Attestati – Libretto formativo del cittadino

Enti bilaterali

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività  del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”

In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli”  enti”  bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera”  h),”  del”  D. Lgs.”  10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e”  agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo”  2,”  comma”  1,lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel”  territorio”  che nel settore nel quale opera l'azienda.”  In”  mancanza,”  il”  datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività  di formazione. Ove la richiesta”  riceva”  riscontro”  da”  parte”  dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico,”  delle”  relative”  indicazioni occorre”  tener”  conto”  nella”  pianificazione”  e”  realizzazione”  delle attività ”  di”  formazione,”  anche”  ove”  tale”  realizzazione”  non”  sia affidata agli enti bilaterali o agli”  organismi”  paritetici.”  Ove”  la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla”  pianificazione e realizzazione delle attività  di formazione“.

E' evidente ” che non viene richiesto dall'Accordo il timbro dell'organismo paritetico e dell'ente bilaterale sull'attestato rilasciato dall'organizzatore del corso di formazione in quanto ciò emerge dalla lettura delle indicazioni fornite in merito alla redazione dell'attestato dal punto 7 dell'Accordo medesimo. E' evidente che gli enti bilaterali non hanno nessun potere di decidere la formazione o essere deputati come certificatori di attestati validi .

E' utile inoltre ribadire quando esposto nelle linee guida del ministero di luglio 2012 :

“«ritiene utile ribadire quanto già  esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, tale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà  di svolgere una attività  formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo“».

La conseguenza della comunicazione affermata dalla linea guida del 2012 è che , “«della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di questàultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività  di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività  formativa“».

Attestati

Punto 7 acordo stato regioni formazione 21 dicembre 2011

Gli attestati di”  frequenza”  e”  di”  superamento”  della”  prova”  di verifica vengono”  rilasciati”  direttamente”  dagli”  organizzatori”  dei corsi in base a:

” ” ”  ” – la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al”  punto 4 (lavoratori);

” ” ”  – ” la frequenza del 90% delle ore di”  formazione”  previste”  ed”  il superamento ” della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti”  5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

  • Indicazione del soggetto organizzatore del corso
  • Normativa di riferimento
  • Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
  • Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione”  del settore” ”  di” ”  riferimento” ”  e” ”  relativo” ”  monte” ”  ore” ”  frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai”  fini del riconoscimento dei crediti)
  • Periodo di svolgimento del corso
  • Firma del soggetto organizzatore del corso

Nelle linee guida 2012 viene ribadito che :

per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente

L'accordo ricorda che la formazione può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro .

Quindi l' inserimento di ulteriori informazioni sull' attestato è puramente superflua ed inutile .

Libretto formativo del cittadino

L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, ed auspica, la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle competenze acquisite a seguito dell'attività  di formazione.

Tuttavia il legislatore, prendendo atto che la previsione normativa del libretto non si è concretamente realizzata a livello nazionale (fatti salvi sporadici tentativi locali, che mettono ancor più in evidenza il colpevole ritardo istituzionale nell'adottare un documento che sarebbe di grande utilità  per le imprese che assumono personale magari già  formato ma privo di attestazione), con il D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato l'art. 37 comma 12, precisando che l'obbligo di registrazione sul libretto opera “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni“.

Ing. Mario Di Carlo


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