Sicurezza lavoro Regione Campania
È entrata in vigore la legge regionale campana n. 11/2013 recante “Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro“. Sistema informativo regionale, sportello per la sicurezza, attività di formazione e anagrafe dei cantieri.
Con riferimento all'art. 117 della Costituzione (materie di legislazione concorrente), il Consiglio regionale della Campania ha approvato nei primi giorni di agosto la Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013 “Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro“. Legge regionale che è stata poi pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) n. 49 in data 9 settembre ed è entrata in vigore il 10 settembre 2013.
La legge della Regione Campania, in coerenza con i vari indirizzi nazionali e comunitari, implementa il sistema regionale di governo della sicurezza che era già stato in precedenza delineato dalla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti, ad esempio sulle azioni di stimolo e sostegno alle aziende, e inserendo alcune novità .
La Regione esercita le competenze legislative previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Fermo restando il potere di gestione tecnica ed informatica attribuito all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito denominato Inail, la Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, supporta tramite il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di seguito denominato Sirp, l'integrazione e lo scambio dei dati con il servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base di specifiche intese preventive, con le Asl e con la direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Regione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti dal Sirp, individua gli obiettivi e la ripartizione delle risorse da destinare alle azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi informativi anche alle parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità e di trattamento dei dati, previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 81/2008.
Per l'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente
La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 81/2008 .
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