Formatori per la sicurezza

Con il decreto interministeriale del 6 marzo 2013, rilasciato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro della Salute, sono stati individuati e definiti i principi guida che disegnano la figura professionale del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che andrà  a regime a partire dal 2014.
” 
Novità  in arrivo per chi è chiamato professionalmente a occuparsi di addestramento e formazione in materia antinfortunistica. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 il decreto interministeriale, a firma dei ministri Elsa Fornero (Lavoro e Politiche sociali) e Renato Balduzzi (Salute), che fissa i criteri di qualificazione della figura del formatore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

delineati i criteri di qualificazioneScarica” Decreto interministeriale 6 Marzo 2013

Vedi anche :

D.ssa Cinzia Frascheri,Scarica documento la figura del formatore

Norme al via dal 2014. Il decreto, che recepisce il documento finale approvato il 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dal Ministro del Lavoro con il compito di elaborare i criteri di qualificazione “anche tenendo conto delle peculiarità  dei settori di riferimento”, entrerà  in vigore il 18 marzo 2014.

I contenuti del decreto. Il testo varato dal Governo riguarda tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del Testo Unico sulla Sicurezza e regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 e descrive dettagliatamente i requisiti minimi e fondamentali, vale a dire i criteri in grado di assicurare il livello minimo richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Scopo dei criteri è quello di assicurare la presenza contestuale di conoscenza, esperienza e capacità  didattica, ritenuti i tre elementi fondamentali che il formatore deve possedere.

L'analisi dei requisiti. Il formatore sarà  definito tale se in possesso di un “prerequisito” e di uno tra sei criteri, che il decreto esamina con cura. Essi richiamano l'istruzione e la formazione del formatore, e le sue pregresse esperienze nell'attività  formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: l'area normativa/giuridica/organizzativa, quella relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari e quella pertinente l'area relazioni/comunicazione.

Il prerequisito richiesto e i sei criteri. Secondo il decreto, il prerequisito base è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, esso non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione ai propri lavoratori. I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere ugualmente l'attività  di formatore se, alla data del 18 marzo, giorno di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, essi siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti nell'allegato e aderendo all'obbligo dell'aggiornamento triennale previsto dal decreto. Successivamente il testo normativo passa a descrivere i sei criteri che concorrono a qualificare la figura professionale del formatore. Vediamoli in sequenza.

1.Esperienza pregressa. Al primo punto è richiesta una precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

2.Laurea o corsi post-laurea. Il secondo requisito è il possesso della laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) in coerenza con le materie oggetto della docenza, ovvero l'aver frequentato corsi post-laurea (dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento, master, specializzazioni, ecc…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, da unire ad almeno una delle seguenti peculiarità : un percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore con esame finale, oppure l'abilitazione all'insegnamento, o il conseguimento di un diploma triennale in Scienza delle Comunicazioni o di un Master in Comunicazione. In alternativa viene richiesta una precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore nell'ultimo triennio, in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure una pregressa esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia oppure uno o più corsi formativi in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3.Attestati di frequenza a corsi di 64 ore. Terzo criterio indicato dal decreto è un attestato di frequenza, con verifica finale dell'apprendimento, a uno o più corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da unire ad almeno un anno di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza ed a un percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore con esame finale, o con l'abilitazione all'insegnamento, o il conseguimento di un diploma triennale in Scienze della Comunicazioni o di un Master in Comunicazione. In alternativa, possono supplire anche qui le indicazioni relative al secondo criterio.

4.Attestati di frequenza a corsi di 40 ore. Altro requisito è l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a uno o più corsi di formazione della durata di almeno 40 ore. A esso devono essere collegati almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa legata al tema oggetto della docenza e una delle altre esperienze formative valide per il secondo e terzo criterio.

5.Competenza professionale. Al quinto punto, può valere come criterio l'esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerentemente con l'ambito tematico oggetto della docenza, da unire anche qui ai requisiti indicati ai criteri precedenti.

6.Esperienza semestrale nei ruoli della sicurezza. Sesto e ultimo criterio è il possesso di un'esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP, da collegare e unire agli altri requisiti validi per i criteri precedenti.

Norme di passaggio e aggiornamenti. Nel regolare la fase di transizione il decreto sottolinea che i requisiti minimi non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già  formalmente approvati e messi in calendario alla data di pubblicazione del decreto. Inoltre, per un periodo 2 anni dall'entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro possono svolgere attività  formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione regolamentati dall'articolo 34 del Testo Unico e nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di questo periodo, però, il datore di lavoro che voglia svolgere direttamente l'attività  formativa deve obbligatoriamente essere in possesso di uno dei criteri elencati previsti nel documento normativo. Infine, la qualificazione conseguita dal formatore è permanente, ma dovrà  essere aggiornata periodicamente. Con cadenza triennale egli dovrà  frequentare, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici e corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore, almeno 8 devono essere relative a corsi di aggiornamento. In alternativa dovrà  effettuare un numero minimo di 24 ore di attività  di docenza nell'area tematica di competenza

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...