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  • Data di creazione 3 Agosto 2015
  • Ultimo aggiornamento 3 Agosto 2015

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI AMIANTO O MATERIALI CONTENENTI

L'art. 250, comma 1ª, del D.Lgs. n. 81 prevede che, prima dell'inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d'amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL NO S.Pre.S.A.L. ). L'art. 256, comma 2ª, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5ª dello stesso articolo, deve essere inviato all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
Diversamente, qualora la ditta esecutrice richieda espressamente il rilascio del parere per i lavori di rimozione dovrà  effettuare al momento della presentazione del piano un versamento di â?¬ 52,00 sul c/c nª 11874286 intestato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA - ATTIVITÀ IGIENE PUBBLICA (causale del versamento: piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n.81/08 - indirizzo del cantiere). Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell'art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, non è da considerare come il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), pertanto in cantiere dovrà  essere presente anche tale documento unitamente al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) relativo alle opere provvisionali se presenti. Qualora vengano svolte attività  di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l'integrità  del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all'organo di vigilanza (ASL NO - S.Pre.S.A.L.) la notifica in conformità  a quanto prescritto dall'art. 250 del D.Lgs. n. 81/08 (es. lavori di sovracopertura di lastre in cementoamianto).