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  • Data di creazione 27 Gennaio 2015
  • Ultimo aggiornamento 27 Gennaio 2015

LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La funzione del CSE è di "alta" vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza "operativa" è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria.
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.
Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest'ultimo nell'ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere. (opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un'efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (sarebbe
bene individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.
Il CSE pur mantenendo la piena responsabilità  dell'incarico ricevuto, può avvalersi per lo svolgimento della propria attività  di collaboratori con adeguate capacità  e formazione.
Documentazione da tenere in cantiere