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  • Data di creazione 6 Febbraio 2016
  • Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2016

La sicurezza degli impianti elettrici

Il rischio nel settore elettrico è valutato in sede normativa internazionale, dove viene anche concordato in modo consensuale il livello di sicurezza accettabile e la conseguente regola dell'arte".
E il datore di lavoro dovrà  in particolare compiere "tutte le azioni necessarie a garantire:
1. la realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti e di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
2. il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
3. l' adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza". Decreto Ministeriale 37/2008, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici": Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e ai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità  delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.