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  • Data di creazione 28 Novembre 2014
  • Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2014

Direttiva Atex 2014-34-EU

DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti («prodotti»):
a) apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

La presente direttiva non si applica a:
a) apparecchiature mediche destinate a impieghi in ambiente medico;
b) apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
c) apparecchi destinati a impieghi in ambienti domestici e non commerciali, nei quali un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata solo raramente e unicamente in conseguenza di una fuga accidentale di gas;
d) attrezzature di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ( 1 );
e) navi marittime e unità  mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità ;
f) mezzi di trasporto, vale a dire veicoli e loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure su reti stradali, ferroviarie o di navigazione e mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per trasportare merci per via aerea o su reti pubbliche stradali o ferroviarie o di navigazione. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, non sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva;
g) i prodotti contemplati dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.