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  • Data di creazione 4 Giugno 2019
  • Ultimo aggiornamento 4 Giugno 2019

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Etichettatura alimentare DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Confermando quanto già  stabilito sino ad oggi dal decreto legislativo n. 109/1992, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 231/2017 pone il divieto di porre in vendita un alimento privo di indicazione del numero identificativo del lotto cui appartiene il prodotto, salvi alcuni casi di esenzione.
Per i prodotti preimballati, il lotto deve figurare sull'etichetta. Per quelli non preimballati, invece, è sufficiente l'indicazione sui soli documenti commerciali di vendita. tutela del consumatore, le modalità  di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività .