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  • Data di creazione 1 Febbraio 2016
  • Ultimo aggiornamento 1 Febbraio 2016

D. L. vo 475/92 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D. L. vo 475/92 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sè da rischi per la salute e la sicurezza.Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della commissione CEE.Requisiti essenziali di sicurezza