Marco Vieri e Fausta Fabbri, Accademia dei Georgofili 

Il comparto agricolo e forestale è caratterizzato da un elevato rischio per gli operatori, a causa degli innumerevoli pericoli a cui sono sottoposti nello svolgimento delle attività lavorative. La maggior parte di questi pericoli derivano dall’uso delle macchine agricole, che rappresentano la principale causa di infortuni nel suddetto settore. In particolare, le statistiche degli infortuni evidenziano come l’uso non corretto delle macchine sia principalmente correlato al fenomeno infortunistico in agricoltura.

Le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impongono la conformità delle attrezzature alle specifiche direttive di prodotto e che, le stesse, vengano utilizzate correttamente. Il primo è un aspetto tecnico che si riferisce ai requisiti di sicurezza che la macchina deve possedere per essere considerata conforme; il secondo, invece, rappresenta un fattore estremamente più complesso che necessita di una profonda riflessione.

L’uso corretto di una macchina presuppone una conoscenza approfondita della stessa,
in quanto per saperne gestire il rischio, nelle diverse realtà operative, occorre identificare i pericoli che presenta. Ignorare i pericoli o non considerarli in modo adeguato significa
sottovalutare il rischio, o meglio, non avere la corretta percezione del rischio.

Ci sono diversi fattori che nel comparto agricolo possono facilitare questo atteggiamento, da parte dell’operatore, innanzitutto la variabilità operativa che lo caratterizza, ovvero l’utilizzo di svariate tipologie di attrezzature che espongono a pericoli che necessitano di una specifica gestione. Inoltre, alcune di queste attrezzature, presentano una notevole complessità in quanto impiegabili in contesti estremamente diversificati e con ampie possibilità operative.

E’ questo il caso del trattore agricolo e forestale, l’attrezzatura da lavoro principalmente responsabile dell’elevato numero di infortuni mortali che ogni anno si registrano in questo settore.

DM 2 settembre 2021

Indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio

vigili del fuoco

Linee Guida per la valutazione dell’efficacia della formazione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

In un contesto generale in cui spesso la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume una veste più formale che sostanziale, anche a causa delle prescrizioni dettate in questi anni sul tema dalla Conferenza Stato Regioni, che sembrano dare priorità alla durata piuttosto che ai contenuti dei corsi.

Uno strumento che può consentire a imprese di qualsiasi tipologia e dimensione di progettare dei percorsi formativi mirati sui concreti fabbisogni e misurabili in termini di efficacia.  

Le aziende, infatti, così come i soggetti formatori, seguendo il percorso proposto dalla Linee Guida, con un approccio innovativo e basato su criteri scientifici, possono verificare la formazione erogata, individuare interventi di miglioramento e progettare percorsi adeguati al proprio contesto lavorativo.

INAIL e Confindustria Veneto

Formazione avviso INAIL 2022

Inail finanzia la realizzazione ed erogazione di interventi formativi tematici a contenuto prevenzionale, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché del disposto dell’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Bozza REV 09/06/2022

Con la legge 215/2021 è stata ravvisata la necessità di procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.lgs. 81/08 in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021

Formazione Antincendio

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal Datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

 

Le norme per regolare la formazione a distanza in Italia hanno avuto un’accelerazione con la pandemia.

Documento Portaleconsulenti