Punti salienti bozza accordo stato regione per la formazione 81
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
Durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore
Viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.
Possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE)
PROPOSTA D'ACCORDO LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI articolo 37
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo.
I corsi devono essere tenuti – internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning , favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e- Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti
Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1 l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 ;
• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro.
Sede e strumentazione
La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo.
Tutor
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo.
Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.
Valutazione
La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
Durata
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.










