Le principali novità  introdotte dal D lgs 106/09

Le principali novità  introdotte dal D.lgs. 106/09
Il D.lgs 81/08 in seguito alle correzioni ed integrazioni previste dal Dlgs 106/09

Il Dlgs 106/09 pubblicato in G.U. il 05/08/09 ed entrato in vigore il 20 agosto è intervenuto su molti articoli del Dlgs.81/08.Tra le principali novità :

”  Un'importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività  dei compiti rispettivamente svolti.
”  ” Riscrittura dell'articolo 14, che regola la sospensione dell'attività  imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità  delle condizioni di tutela sul lavoro. In particolare, all'articolo 14 viene specificato il concetto di reiterazione che può comportare la sospensione dell'attività  imprenditoriale: Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I.
”  Modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori. Inoltre, Il comma3 bis dell'articolo 26 specifica che non è necessario elaborare il DUVRI nei seguenti casi: servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
”  E, per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente
”  Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività “.
”  Novità  all'articolo 16- Delega di funzioni: possibilità  che il soggetto delegato “trasferisca” a sua volta ad altri poteri e responsabilità  in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate.”
”  Per quanto riguarda l'articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione, è stato introdotto il comma 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
”  Per quanto riguarda la valutazione dello stress da lavoro correlato, l'introduzione del comma 1 bis all'articolo 28 specifica che: 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1″° agosto 2010.

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