REQUISITI E COMPITI DEL RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO
La normativa nazionale in vigore identifica il ruolo e le responsabilità di questa figura professionale, ma non ha codificato il percorso formativo necessario e abilitante del professionista che intende assumere questo incarico.
A tale figura la norma non richiede alcun requisito e questo, a parere dello scrivente, è del tutto sbagliato perché per poter consapevolmente e correttamente svolgere questo compito è indispensabile un'adeguata conoscenza del problema amianto, almeno dei suoi aspetti gestionali, che si può conseguire soltanto frequentando un adeguato corso di formazione e acquisendo competenze in campo.
Il d.m. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) al p.to 4 ( Programma di controllo dei materiali di amianto in sede ) impone al proprietario dell'immobile e/o al responsabile dell'attività che vi si svolge, quindi al Datore di Lavoro, la designazione, qualora si riscontri l presenza di MCA, di una "figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto" comunemente conosciuto con il nome "Responsabile del Rischio Amianto" (di seguito RRA ).
E' bene sottolineare che la nomina dell'RRA è obbligatoria in quanto la norma è di tipo prescrittivo e la sanzione per mancata designazione è da â?¬ 3.615 a â?¬ 18.076 (L. 257/92, art. 15, c. 2).