La Circolare chiarisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti come previsti dall’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026. Possono inoltre essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.

Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti

Codici EER e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: nuove indicazioni per le categorie 1, 4 e 5

La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 aggiorna le regole per l’utilizzo dei codici dell’Elenco europeo dei rifiuti

Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, ha fornito nuove indicazioni sull’utilizzo dei codici dell’Elenco europeo dei rifiuti, i cosiddetti codici EER, nell’ambito delle iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo.

L’intervento si è reso necessario in seguito all’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 91 del 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 e in vigore dal 4 maggio 2026. Il decreto ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sostituendo e abrogando i precedenti decreti dell’8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009.

Una delle principali novità del decreto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti che le utenze domestiche possono conferire nei centri di raccolta, con l’inserimento di ulteriori codici EER. La Circolare dell’Albo chiarisce quindi come tali codici debbano essere utilizzati nei procedimenti di iscrizione e di variazione dell’iscrizione.

Categoria 1: ammessi anche codici EER diversi dal capitolo 20

La prima indicazione riguarda la categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani.

Secondo la Circolare, ai fini dell’iscrizione in questa categoria possono essere utilizzati anche i codici EER che:

  • non appartengono al capitolo 20 dell’Elenco europeo dei rifiuti;
  • sono espressamente previsti nell’Allegato 1 del Decreto ministeriale del 26 marzo 2026;
  • riguardano rifiuti conferibili dalle utenze domestiche nei centri di raccolta comunali o intercomunali.

Nei provvedimenti di iscrizione o di variazione, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo dovranno riportare, accanto a queste tipologie di rifiuti, la seguente annotazione:

“Rifiuti di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.

La precisazione è importante perché, normalmente, i rifiuti urbani sono identificati soprattutto attraverso i codici del capitolo 20. Il nuovo decreto consente però ai centri di raccolta di ricevere determinati rifiuti domestici identificati con codici appartenenti ad altri capitoli dell’elenco.

La natura urbana del rifiuto, pertanto, non dipende esclusivamente dal numero del codice EER, ma deve essere valutata considerando anche la sua origine e le condizioni previste dalla normativa sui centri di raccolta. La stessa pagina informativa dell’Albo evidenzia che la Circolare permette l’utilizzo, in categoria 1, dei codici non appartenenti al capitolo 20 previsti dall’Allegato 1 del nuovo decreto.

Categoria 4: quattro codici del capitolo 20 utilizzabili per rifiuti speciali

La Circolare affronta anche la situazione opposta: alcuni rifiuti identificati con codici appartenenti al capitolo 20 possono, in relazione alla loro effettiva provenienza, essere classificati come rifiuti speciali.

Per questo motivo, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, relativa alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono essere utilizzati i seguenti codici:

  • 20 01 01 – Carta e cartone;
  • 20 01 08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
  • 20 01 25 – Oli e grassi commestibili;
  • 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili, limitatamente ai rifiuti da taglio e sfalcio prodotti durante le attività di preparazione del cantiere.

Si tratta di codici formalmente compresi nel capitolo 20, dedicato ai rifiuti urbani e assimilabili. Tuttavia, quando questi materiali derivano da determinate attività economiche, produttive o di servizio, possono assumere la classificazione di rifiuti speciali.

Un esempio può essere rappresentato dagli oli alimentari prodotti da un’attività di ristorazione oppure dai residui di sfalcio generati durante la preparazione di un cantiere. In questi casi, l’attribuzione del codice deve essere accompagnata dalla corretta valutazione dell’origine del rifiuto e dell’attività che lo ha generato.

La possibilità di utilizzare questi quattro codici in categoria 4 è espressamente prevista dalla Circolare.

Possibile utilizzo anche nella categoria 5

Gli stessi codici possono essere utilizzati anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 5, normalmente destinata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Questa possibilità sussiste esclusivamente quando l’iscrizione in categoria 5 comprende anche il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

La Circolare non trasforma quindi i quattro rifiuti elencati in rifiuti pericolosi. Stabilisce, invece, che un’impresa iscritta nella categoria 5 possa essere autorizzata a trasportarli quando il proprio titolo di iscrizione comprende anche rifiuti speciali non pericolosi.

Abrogata la Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012

Con l’adozione delle nuove direttive viene espressamente abrogata la Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012.

Le imprese interessate e le Sezioni territoriali dell’Albo dovranno quindi fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, che rappresenta il nuovo documento operativo in materia di utilizzazione dei codici EER per le categorie considerate.

Cosa sono i codici EER

La sigla EER significa Elenco europeo dei rifiuti. I codici EER sono sequenze numeriche utilizzate per identificare e classificare le diverse tipologie di rifiuto.

In passato veniva frequentemente utilizzata la denominazione codici CER, ossia Catalogo europeo dei rifiuti. Nella terminologia normativa attuale è più corretto parlare di codici EER, anche se nella prassi le due espressioni vengono ancora spesso usate come sinonimi.

L’elenco europeo è stato istituito dalla Decisione 2000/532/CE ed è stato successivamente modificato e aggiornato, anche dalla Decisione 2014/955/UE. L’elenco può essere ulteriormente aggiornato dall’Unione europea per tenere conto dell’evoluzione tecnica e della comparsa di nuovi flussi di rifiuti.

Come è composto un codice EER

Ogni rifiuto è identificato da un codice formato da sei cifre, normalmente rappresentate in tre coppie.

Per esempio:

20 01 01 – Carta e cartone

Le cifre hanno una struttura gerarchica:

  • le prime due individuano il capitolo, generalmente collegato al processo produttivo o al settore dal quale deriva il rifiuto;
  • le prime quattro individuano il sottocapitolo;
  • tutte e sei le cifre identificano la specifica tipologia di rifiuto.

La normativa europea stabilisce infatti che i singoli rifiuti siano definiti mediante un codice a sei cifre, collegato ai corrispondenti codici a quattro e a due cifre dei sottocapitoli e dei capitoli.

Nel codice 20 01 01:

  • “20” identifica il capitolo dei rifiuti urbani;
  • “20 01” identifica le frazioni oggetto di raccolta differenziata;
  • “20 01 01” identifica specificamente carta e cartone.

L’origine del rifiuto è fondamentale

Il codice EER non deve essere scelto esclusivamente in base all’aspetto o al materiale che compone il rifiuto.

La classificazione deve partire dal processo, dall’attività o dalla situazione che ha generato il rifiuto. Per assegnare il codice corretto occorre quindi conoscere:

  • l’attività produttiva di origine;
  • il processo che ha generato il materiale;
  • la composizione del rifiuto;
  • l’eventuale presenza di sostanze pericolose;
  • le caratteristiche di pericolo applicabili.

Le indicazioni europee prevedono un preciso ordine di consultazione dei capitoli dell’elenco per individuare il codice più appropriato al flusso di rifiuti.

Due materiali apparentemente identici possono dunque ricevere codici differenti quando provengono da attività o processi diversi. Allo stesso tempo, come evidenziato dalla nuova Circolare, alcuni codici collocati nel capitolo 20 possono identificare rifiuti speciali quando il rifiuto è generato da una specifica attività economica.

Codici pericolosi e asterisco

I codici EER contrassegnati da un asterisco, per esempio “17 06 05*”, identificano rifiuti classificati come pericolosi.

L’asterisco costituisce quindi un elemento essenziale del codice e non una semplice annotazione grafica.

Per alcuni flussi esistono inoltre le cosiddette voci a specchio: una voce pericolosa e una o più voci non pericolose riferite a rifiuti della stessa origine. In queste situazioni, la scelta del codice richiede una valutazione della composizione e delle caratteristiche di pericolo del rifiuto, eventualmente supportata da informazioni sul processo, schede di sicurezza, campionamenti e analisi di laboratorio.

Codici che terminano con “99”

I codici EER che terminano con le cifre 99 sono generalmente associati alla dicitura “rifiuti non specificati altrimenti”.

Il loro utilizzo ha carattere residuale: possono essere impiegati quando, dopo avere esaminato correttamente i capitoli e i sottocapitoli pertinenti, non sia disponibile una voce più specifica per descrivere il rifiuto.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ricorda espressamente che l’impiego dei codici terminanti in 99 deve essere considerato residuale e non può sostituire la ricerca di un codice specifico già presente nell’elenco.

Perché la corretta attribuzione è importante

La scelta del codice EER ha conseguenze operative e amministrative rilevanti. Il codice viene infatti utilizzato:

  • nelle autorizzazioni e nelle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali;
  • nei formulari di identificazione del rifiuto;
  • nei registri cronologici di carico e scarico;
  • nel sistema RENTRI;
  • nella documentazione relativa al deposito, al trasporto, al recupero e allo smaltimento;
  • nella verifica dell’autorizzazione del trasportatore e dell’impianto destinatario.

Un codice non corretto può determinare una gestione non conforme, soprattutto quando comporta l’errata classificazione di un rifiuto pericoloso come non pericoloso, oppure l’affidamento del rifiuto a un trasportatore o a un impianto non autorizzato per quella specifica tipologia.

Gli effetti pratici della nuova Circolare

La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 punta a rendere coerenti le iscrizioni all’Albo con la nuova disciplina dei centri di raccolta.

In particolare, le indicazioni consentono:

  • di inserire nella categoria 1 determinati codici non appartenenti al capitolo 20, quando previsti dal decreto sui centri di raccolta;
  • di gestire in categoria 4 alcuni rifiuti con codice del capitolo 20 quando, in base all’origine, sono rifiuti speciali non pericolosi;
  • di includere gli stessi rifiuti nella categoria 5 nei casi in cui l’iscrizione comprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi;
  • di uniformare le annotazioni riportate nei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali;
  • di superare le precedenti disposizioni contenute nella Circolare n. 95 del 2012.

Per le imprese di raccolta e trasporto sarà quindi opportuno verificare la corrispondenza tra i rifiuti effettivamente gestiti, i codici EER presenti nei provvedimenti di iscrizione e la categoria dell’Albo richiesta o già posseduta.

Resta fermo che l’inserimento di un codice nel provvedimento di iscrizione all’Albo non sostituisce gli altri titoli, obblighi o autorizzazioni previsti dalla normativa ambientale e non esonera il produttore dalla responsabilità di classificare correttamente il rifiuto.

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