Transizione 5.0 decreto attuativo
Il testo ufficiale, integrale e definitivo del decreto attuativo del piano Transizione 5.0 firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, sentito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Progetti di innovazione
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
L’articolo 11 relativo al divieto di cumulo è stato modificato – evidentemente su richiesta della Commissione UE – eliminando il comma che prevedeva la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura quindi resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, eccezion fatta per il credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.
Attività di formazione
Nell’ambito delle spese di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
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