Whistleblowing Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023

Whistleblowing.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023 il Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Come previsto, il testo definitivo non si discosta dalla bozza sottoposta a parere parlamentare. La nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 30 marzo 2023 per tutti gli enti pubblici e per le società pubbliche o private con un modello organizzativo 231.

ANAC

Entro il 30 giugno 2023 ANAC emetterà le nuove linee guida di gestione del whistleblowing. Per le società di diritto privato senza modello organizzativo con minimo 250 dipendenti gli obblighi scattano dal 15 luglio, per quelle con minimo 50 dipendenti dal 17 dicembre.

La nuova disciplina impone un ripensamento totale della compliance whistleblowing che gli enti pubblici e privati hanno fino adesso messa a terra.

È necessario un piano di azione che tenga insieme aspetti diversi, dalla predisposizione di canali di segnalazione adeguati e tecnologicamente affidabili alla formazione interna dei dipendenti ed esterna degli altri stakeholder sull’utilizzo dello strumento, ma anche la formazione specifica di chi riceve le segnalazioni e l’approvazione di procedure efficaci.

Cosa è il “whistleblowing”?

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Si parla di whistleblowing “interno” quando la segnalazione viene fatta da un dipendente dell’azienda per tramite di canali di segnalazione interni all’azienda. Questi strumenti hanno allo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all’interno dell’organizzazione.

Quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio all’autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblowing di tipo “esterno”. Spesso questa forma viene scelta da coloro i quali non ripongono sufficiente fiducia nei confronti della propria organizzazione o che non considerano adeguati i sistemi e/o le procedure interne di gestione dei casi.

Indipendentemente dalla modalità tramite la quale la segnalazione è stata effettuata, per poter essere considerata a tutti gli effetti una segnalazione di “whistleblowing” la denuncia deve riguardare degli illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo. Tuttavia, le singole policy e procedure aziendali possono allargare lo spettro di casistiche attinenti, arrivando a coprire comportamenti non etici o non conformi al Codice di condotta.

Ovviamente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, la quale è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.

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whistleblowing Linee guida

Approvate con Delibera n. 469, del 9 giugno 2021, e depositate in data 24 giugno 2021 le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In Italia l’istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d’Europa e Unione europea. In particolare, l’art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l’art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing.

Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre amministrazioni pubbliche.

ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti –anche tecnici– da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

Con tale documento, l’Autorità ha evidenziato gli ambiti in cui riteneva più urgente un nuovo intervento normativo. Tra gli altri, l’ampliamento dell’istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell’amministrazione.

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