sicurezza delle macchine alimentari

L’ACCERTAMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE ALIMENTARI

INAIL 2021

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

L’Inail è stato individuato dal legislatore come organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine; in tale contesto l’Istituto predispone pareri tecnici anche sulla conformità delle macchine alimentari, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza.

Nel corso degli anni è emerso sempre più prepotentemente come la condivisione delle informazioni possa rendere più efficace l’attività di controllo del mercato, evitando di replicare azioni già intraprese ovvero evidenziando situazioni pericolose che necessitano di particolare attenzione da parte delle figure preposte alla vigilanza, e aiutare datori di lavoro/utilizzatori e distributori nella fase di scelta dei prodotti da mettere a disposizione dei lavoratori.

In tale ottica, partendo dalla banca dati che Inail negli anni ha composto per gestire l’attività di accertamento tecnico, con questo documento si è inteso collezionare delle schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo – TC 153 macchine alimentari, che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

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Priorità strategiche Sicurezza

Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione europea definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell’economia, nell’evoluzione demografica e nei modelli di lavoro.

Priorità strategiche

Il quadro strategico adotta un approccio tripartito ─ coinvolgendo le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate ─ e si concentra su tre priorità chiave:

anticipare e gestire il cambiamento nel contesto della transizione verde, digitale e demografica;
migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e adoperarsi per raggiungere un approccio «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro;
aumentare la preparazione per rispondere alle crisi sanitarie attuali e future.

Attuare il quadro ─ un ruolo chiave per l’EU-OSHA

Il successo del quadro dipende dalla sua attuazione a livello europeo, nazionale, settoriale e aziendale, in termini di applicazione efficace, dialogo sociale, finanziamento, sensibilizzazione e raccolta di dati.

Grazie alla sua vasta rete di partner, l’EU-OSHA si trova in una posizione privilegiata per agevolare l’azione, la cooperazione e lo scambio e realizzare gli ambiziosi obiettivi del quadro.

Gli studi prospettici e i progetti di sintesi dell’EU-OSHA mirano a prevedere i rischi e a individuare le priorità al fine di orientare la formulazione delle pratiche e delle politiche in materia di SSL in settori quali la digitalizzazione e i lavori ecosostenibili, nonché lo stress e i rischi psicosociali.

L’EU-OSHA fornisce inoltre risorse di facile utilizzo a sostegno dell’applicazione di misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione numerose guide che aiutano a preservare la sicurezza dei lavoratori durante la pandemia, siano essi esposti in prima linea o in fase di adattamento al telelavoro da casa.

Il suo coinvolgimento nella tabella di marcia sugli agenti cancerogeni e le sue campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri dimostrano l’impegno dell’Agenzia nel promuovere, in tutta Europa e non solo, una cultura della prevenzione che rappresenta un elemento cardine della politica di SSL dell’UE.

Per saperne di più, consulta il quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027

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Sicurezza lavoro lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Regione Toscana Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. B.U.R. 14 giugno 2021, n. 57

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visti gli articoli 2087 e 2094 del codice civile;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e, in particolare, gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 (Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007 “Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro”);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 47, 50, 51;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e in particolare il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana, nel rispetto e nell’osservanza delle competenze legislative dello Stato, intende esercitare compiutamente e secondo il principio informatore della leale collaborazione, la propria competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute, al fine di porre in essere tutte le azioni e misure possibili per raggiungere l’obiettivo di garantire ai lavoratori del settore dell’economia digitale una maggiore tutela e sicurezza della loro prestazione lavorativa resa tramite piattaforma digitale;
2. È necessario continuare, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo succedutisi nel tempo, le molteplici azioni sui temi della sicurezza sul lavoro e della politica di prevenzione partecipata, da sempre perseguita e realizzata, mediante il costante confronto e lavoro con i soggetti istituzionali previsti dalla normativa nazionale dedicata, quale il d.lgs. 81/2008, e con altri soggetti pubblici e privati, per consentire che i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro non trascurino le garanzie dei diritti del lavoratore, in primis “persona”, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro sottoscritto;
3. Da alcuni anni, maggiormente ora in un periodo di pandemia da COVID-19, si assiste ad un mutamento per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro e il rapporto di lavoro, che non appaiono inquadrabili secondo gli schemi consolidati previsti dall’ordinamento, bensì presentano caratteri del tutto nuovi;
4. Il legislatore nazionale, anche sulla scorta di sentenze di merito e di legittimità, ha preso atto delle pronunce intervenute e ha provveduto a recepire, in parte, la necessità di ricondurre alle nuove tipologie contrattuali flessibili la tutela applicabile ai lavoratori stabili, nella consapevolezza che, comunque, occorra perlomeno perseguire l’integrazione di standard di sicurezza che tengano conto della frammentazione dei nuovi lavori, al fine di incrementarne i livelli e, più in generale, il benessere del lavoratore;
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato circolari per dare istruzioni operative ai fini della vigilanza e del controllo delle nuove prescrizioni legislative in merito alla tutela e alla sicurezza introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, modificativo del d.lgs. 81/2015;
6. Il piano nazionale della prevenzione (PNP)2020 – 2025, approvato con l’intesa del 6 agosto 2020 in sede di Conferenza Stato -Regioni, nella parte dedicata ad infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali – strategie, ricorda: “….la necessità strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi attori coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, in particolare, di: rafforzare il coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico-sociale e tecnico-scientifico, anche attraverso il miglioramento del funzionamento del Sistema Istituzionale di coordinamento ex D.lgs. 81/08, realizzare un confronto costante all’interno del Comitato (ex art. 5 D.lgs. 81/08) nonché della Commissione Consultiva permanente (ex art. 6 D.lgs. 81/08), per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire l’operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento art. 7 previsti dal D.lgs. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio” ;
7. La Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1607 (Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025. Recepimento dell’Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 127/CSR del 06/08/2020), ha recepito il sopracitato PNP, espressamente prevedendo: “… nell’elaborazione del Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2020-2025 siano applicati la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP”;
8. Il piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73 (Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020), in ambito sicurezza del lavoro nella parte dei destinatari dedicato ai lavoratori, prevede espressamente: “Le scelte per favorire la salute dei lavoratori convergono sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tale ottica è necessario individuare i settori di maggiore rischio per i lavoratori, con particolare riferimento alle situazioni emergenti nell’evoluzione del mercato del lavoro. In coerenza con l’approccio del Piano Nazionale per la Prevenzione, si continua a sviluppare un’attività multiprofessionale di analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie da lavoro nei vari ambiti e settori di attività, al fine di individuare le relative incidenze e i rischi prevalenti e particolari (lavori ad alto rischio, sostanze pericolose, impatto delle tecnologie ecc.)”;
9. La Regione Toscana con l’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 231 (Approvazione delle linee di indirizzo per l’attività di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali), nella premessa riassuntiva e programmatica del lavoro di competenza del settore, descrive: “Sono venute all’attenzione, con tutte le loro criticità, professioni emergenti molto attive durante la fase acuta della pandemia, che presentano quindi più elevati rischi di contagio, quali quella dei ciclo fattorini (riders), magazzinieri e consegnatari a domicilio, ma sono risultati più evidenti anche specifici rischi lavorativi in senso tradizionale (elevati ritmi di lavoro, turnazione, rischi legati alla circolazione stradale e alla sotto tutela lavorativa)”, e per tali tipologie di lavoratori, nel periodo di emergenza della pandemia, sono state adottate misure specifiche per garantire informazioni e materiale per la protezione dal virus, nonché sono stati attivati tavoli di confronto con altri soggetti istituzionali per individuare strategie comuni;
10. La Regione Toscana ha avviato un confronto sulla problematica relativa ai lavoratori “riders” nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008; fin dal luglio 2020, e ha ripreso l’argomento nella seduta di insediamento del Comitato, rinnovato nella sua composizione con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1614, incontrando il favore di tutte le istituzioni preposte e delle parti sociali ad avviare una progettualità condivisa;
11. È indispensabile, al fine di circoscrivere e ridurre rischi di infortunio, con conseguenze onerose non solo per le evidenti ricadute per il sistema sanitario regionale e sulla capacità dello stesso sistema di affrontare efficacemente le problematiche che da esso derivano, ma altresì per le imprese, intraprendere un percorso di studio e analisi partecipato da tutte le persone, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, operanti nei vari settori operativi con programmi e piattaforme digitali per acquisire consapevolezza di tutto ciò che occorre predisporre per consentire il lavoro in sicurezza;
12. È opportuno prevedere una serie di azioni per redigere e concordare un codice d’informazione e comportamento che consenta una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli operatori della cosiddetta “economia digitale” per garantire dignità al lavoratore “flessibile” e competitività alle imprese, quali soggetti attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza;
13. È necessario, al fine di ridurre il rischio di eventi tragici, che la fondamentale e corretta osservanza delle regole poste dalla legislazione statale sia approfondita, con la previsione di una formazione mirata ad essa, rivolta ai lavoratori cosiddetti flessibili e a coloro che si avvalgono della loro attività, a cui devono seguire necessariamente la vigilanza e il controllo da parte dei soggetti individuati dalla normativa nazionale ad esso preposti;
14. La Regione Toscana s’impegna pertanto a porre in essere azioni e interventi che trovino il coinvolgimento sia delle istituzioni preposte, sia della società civile, per dare attuazione, quale soggetto istituzionale compartecipe previsto dal d.lgs. 81/2008, a quanto previsto nel PNP e come specificatamente indicato nel PSSIR: “implementare e migliorare sia in termini qualitativi che quantitativi i risultati delle politiche e delle azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro nel corso degli anni, estendendo tale progettazione all’intero territorio regionale ed in maniera sistematica a tutte le attività classificate ad alto rischio”;
15. Il Consiglio Regionale con la mozione 23 marzo 2021, n. 263, approvata all’unanimità, si è impegnato ad “elaborare uno specifico provvedimento che, nel rispetto della competenza regionale in materia, abbia quale obiettivo l’introduzione di disposizioni finalizzate ad accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”;
Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della finalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 2
Accordi di collaborazione

1. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità). Tali accordi costituiscono forme di collaborazione aggiuntive e complementari rispetto alle forme di coordinamento previste dall’articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007.

Art. 3
Programmazione

1. Il piano nazionale della prevenzione (PNP), approvato con l’intesa siglata, in data 6 agosto 2020, in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, definisce gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifica previsione di una linea centrale con obiettivo il rafforzamento della salute globale del lavoratore.
2. Al fine di valorizzare l’azione di prevenzione di competenza regionale per l’obiettivo di cui al comma 1, occorre dare maggior rilievo al sistema di sorveglianza epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici comparti o rischi.
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell’intesa del 6 agosto 2020, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Art. 4
Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi con i servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) delle aziende unità sanitarie locali (USL), ad integrazione delle linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle aziende USL, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, che porti alla elaborazione di un documento tecnico di riferimento regionale, il documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, di seguito denominato “Documento tecnico”.
2. Il progetto di cui al comma 1, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti sociali, sindacali e datoriali, ha l’obiettivo di prevedere l’attività di vigilanza da parte dei servizi PISLL, nel contesto del territorio regionale ove operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, ivi compresa l’applicazione del Documento tecnico.
3. Il Documento tecnico, nell’analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi ai sensi del d.lgs. 81/2008:
a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l’assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell’attività;
b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell’attività;
c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico delle imprese di cui all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare nonché a maggior tutela della collettività;
d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali;
e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;
f) prevedere a carico delle imprese la dotazione di abbigliamento tecnico consono allo svolgimento della prestazione di lavoro, considerati anche i turni di notte e le condizioni atmosferiche avverse, nonché la dotazione dei dispositivi di sicurezza;
g) promuovere l’istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto;
h) definire le modalità di vigilanza da parte dei servizi PISLL delle aziende USL.
4. I servizi PISLL delle aziende USL predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del Documento tecnico, svolgendo anche un’azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.

Art. 5
Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio 2022 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di elaborazione del Documento tecnico e sull’avvio dell’attività di vigilanza.
2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell’anno successivo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 4 giugno 2021
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.05.2021.

Rifiuti Speciali, Sicurezza, la formazione, bando, Green Pass

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 22 del 16 GIUGNO 2021, Rifiuti Speciali, Sicurezza, la formazione, bando, Green Pass.

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Newsletter 22 del 16 giugno 2021

Sicurezza stradale approvato ISA

Il sistema Intelligent speed adaptation (ISA), traducibile come “sistema di adattamento intelligente della velocità”, è un qualsiasi sistema con cui è possibile variare la velocità di un veicolo a seconda del limiti imposti sulla strada attraversata.

Le informazioni sul limite si ricavano da apparecchiature analoghe a quelle di navigazione satellitare.

L’utilità di tali sistemi consiste nel supportare il guidatore a rispettare sempre i limiti di velocità, in particolare se questi cambiano frequentemente sulla stessa strada in punto o in momenti differenti (come in caso di zone vicine alle scuole, dove i limiti possono essere diversi in base agli orari di accesso dei bambini alla scuola). Si tratta di una linea di ricerca nata in Svezia e diffusasi poi nel resto del mondo.

Un sistema ISA può essere di tipo passivo o di tipo attivo, a seconda che ci sia un semplice avviso al guidatore che sta oltrepassando i limiti o che si intervenga in automatico per ridurre la velocità di marcia. In caso di pura segnalazione, si attivano dispositivi acustici e visivi, ma anche di tipo tattile (es. il pedale dell’acceleratore inizia a vibrare). I sistemi attivi intervengono da soli, ma il guidatore spesso può disattivarli manualmente e temporaneamente.

Sia i sistemi ISA attivi che quelli passivi possono inoltre servire come strumento di registrazione dei dati della marcia del veicolo.

ETSC ha accolto con favore l’approvazione da parte degli Stati membri dell’UE degli standard tecnici per l’Assistenza intelligente della velocità (ISA), aprendo la strada all’installazione della tecnologia su tutti i nuovi modelli di veicoli venduti nell’Unione europea a partire dal prossimo anno.

ETSC chiede ai produttori di veicoli di andare oltre i requisiti minimi della legislazione per massimizzare gli enormi potenziali vantaggi in termini di sicurezza della tecnologia.

ETSC è un’organizzazione senza scopo di lucro indipendente con sede a Bruxelles dedicata a ridurre il numero di morti e feriti nei trasporti in Europa.

Fondato nel 1993, ETSC fornisce una fonte imparziale di consulenza esperta in materia di sicurezza dei trasporti alla Commissione europea, al Parlamento europeo e ai governi nazionali. Mantiene la sua indipendenza attraverso finanziamenti da una varietà di fonti, tra cui le sottoscrizioni dei membri, la Commissione europea e il sostegno del settore pubblico e privato per varie attività.

Entro il prossimo anno, l’Unione Europea avrà, di gran lunga, gli standard di sicurezza dei veicoli più rigorosi al mondo con sistemi che includono Advanced Emergency Braking (AEB), Emergency Lane Keeping Assist (ELKS), sonnolenza e riconoscimento della distrazione e Intelligent Speed Assistance (ISA ) tutti obbligatori.

Entro il 2024 ogni nuova auto venduta nell’UE dovrà essere dotata di queste tecnologie.

Sebbene nel 2019 sia stato raggiunto l’accordo finale sulla nuova legge sulla sicurezza dei veicoli dell’UE, nota come “regolamento generale sulla sicurezza”, i requisiti tecnici dettagliati per i vari sistemi richiesti vengono definiti solo ora dopo quasi un anno di discussioni tecniche.

In una riunione all’inizio di questo mese, i rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno segnalato la loro approvazione informale per la bozza delle specifiche tecniche per l’ISA che sarà adottata formalmente a giugno.

I requisiti consentono l’installazione di diversi tipi di sistema ISA. Per legge, ogni tipo di sistema deve essere escludibile e consentire al conducente di disattivare il sistema per tutta la durata del viaggio in corso.

I sistemi più efficaci e apprezzati, già disponibili dal 2015 su diversi veicoli, assistono i conducenti tagliando la potenza del motore una volta raggiunto il limite di velocità legale. Il conducente può escludere il sistema premendo ulteriormente il pedale dell’acceleratore.

I sistemi che intervengono in questo modo, potrebbero ridurre del 20% le vittime della strada.

Tuttavia, a seguito della forte e prolungata pressione dell’industria, l’UE consente anche l’installazione di un sistema per il quale non è disponibile alcuna ricerca e che dovrebbe essere molto meno efficace.

Il sistema più elementare consentito prevede semplicemente un segnale acustico che inizia pochi istanti dopo che il veicolo supera il limite di velocità e continua a suonare per un massimo di cinque secondi. ETSC afferma che la ricerca mostra che gli avvisi acustici sono fastidiosi per i conducenti e quindi è più probabile che vengano disattivati. Un sistema disattivato non ha alcun vantaggio in termini di sicurezza.

Linee Guida, MOBILITY MANAGER, Ponteggi, CLP

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Vaccinazione aziende Lazio

Regione Lazio, Det. 24 maggio 2021, n. G06144 – Attuazione Protocollo nazionale per la realizzazione di piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di … LEGGI TUTTO

Batterie di accumulatori al piombo

Batterie di accumulatori al piombo Misure di ventilazione, manipolazione e manutenzione Usate le batterie di trazione per i vostri veicoli elettrici (ad es. carrelli elevatori)? Oppure avete installato un accumulatore … LEGGI TUTTO

ponteggi mobili su ruote

Otto domande fondamentali sui ponteggi mobili su ruote Prima dell’uso controllo il ponteggio mobile su ruote? Avere ponteggi mobili su ruote… LEGGI TUTTO

10 consigli contro le cadute

STOP RISK 10 consigli contro le cadute Guarda dove metti i piedi • Cammino sul pietrisco. Non metto mai i piedi sul fungo della rotaia, sulle traverse e sugli aghi …LEGGI TUTTO

CLP, Regolamento Delegato 2021/84

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento … LEGGI TUTTO

Newsletter 19 del 25 MAGGIO 2021,

Lavoro agile, Reazione al fuoco, Ecobonus, Internet Explorer… LEGGI TUTTO


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Newsletter 20 del 1 giugno 2021

Lavoro agile, Reazione al fuoco, Ecobonus, Internet Explorer

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Lavoro agile e le condizioni di lavoro

L’esperienza di lavoro agile, gli impatti sul benessere e le condizioni di lavoro: i risultati del caso studio longitudinale condotto in Inail Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, …. LEGGI TUTTO

PAF: STRESS DA CALDO PER I LAVORATORI

Worklimate NOVITA‘: PROTOTIPO DI PIATTAFORMA PREVISIONALE DI ALLERTA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI. LEGATI ALLO STRESS DA CALDO PER I LAVORATORI La popolazione mondiale, a causa del cambiamento climatico in… LEGGI TUTTO

Reazione al fuoco

Il ‘Codice di revenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli dedicati alle ‘Misure’ di riduzione del rischio di incendio. Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e …LEGGI TUTTO

Alcohol Prevention Day 2021

Sono più di 36 milioni i consumatori di alcolici nel 2019 (M=20 milioni; F=16 milioni), il 77,8% degli italiani di 11 anni e più e il 56,5%, delle italiane, per …LEGGI TUTTO

Tracciabilita’ di contenitori di flaconi di vaccini

Ministero della Salute Ordinanza 20 maggio 2021 Tracciabilita’ di contenitori di flaconi di vaccini. (21A03183) (G.U. Serie Generale , n. 119 del 20 maggio 2021) L’Ordinanza del Ministro della salute …LEGGI TUTTO

FAQ Ecobonus

FAQ – Risposte alle domande più frequenti ECOBONUS – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI – EX LEGGE 296/06 La FAQ dell’ENEA Tutte le risposte alle domande più … LEGGI TUTTO

Zoom Events è una piattaforma all-in-one

Zoom Events è una piattaforma all-in-one che ti offre gli strumenti per creare esperienze virtuali coinvolgenti che i partecipanti adoreranno. Pui Creare il tuo hub eventi personalizzato, gestisci i biglietti …LEGGI TUTTO

Internet Explorer al capolinea. Ritiro nel 2022

Per milioni, se non miliardi di persone Internet Explorer ha rappresentato il proprio ingresso nel mondo di internet, in un’epoca storia che oggi sembra assai remota. Era il 1995, e … LEGGI TUTTO

Telefonini, nel mondo 5,9 miliardi di persone

La pandemia ha sconvolto molti aspetti delle nostre vite, forzando un’ammodernamento digitale a tutti i livelli della società. In particolare, la centralità di un accesso ad internet è divenuta se …LEGGI TUTTO

ANPAL DISOCCUPAZIONE AMMINISTRATIVA

METODOLOGIE E APPROFONDIMENTI DISOCCUPAZIONE AMMINISTRATIVA Prima analisi delle DID online LEGGI TUTTO

Vaccinazione lavoro, Medico competente, Bandi, Conformità

Newsletter 18 del 19 MAGGIO 2021, Vaccinazione lavoro, Medico competente, Bandi, Conformità.…LEGGI TUTTO


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