Monitoraggio settore edile

Costituito comitato di monitoraggio nell’ambito del sistema della congruità nel settore edile.

Decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022

Il comitato, composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e delle parti sociali del settore edile avrà il compito di monitorare l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità, in relazione ai lavori edili iniziati dal primo novembre 2021, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.

La verifica della congruità, come è noto, riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. E su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente. Oppure dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva Che sono poi finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online. Mentre ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell’appalto, restano ferme le disposizioni già previste a legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

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