Scuola Dossier

Il volume contiene una sintesi dettagliata di tutte le attività svolte dall’Inail durante l’anno scolastico 2020-2021, a livello territoriale e centrale, per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza. INAIL 2021

Si è da poco avviato l’anno scolastico 2021-2022, che di fatto rappresenta il terzo anno scolastico in tempi di Covid-19. L’hashtag #IoTornoaScuola promosso dal Ministero dell’Istruzione evoca in modo chiaro il desiderio di un ritorno alla normalità per gli alunni e gli studenti italiani, ma anche per i docenti e il personale scolastico, dopo mesi di difficoltà, incertezza e grande impegno da parte di tutti.

A causa della pandemia, i bambini e gli adolescenti sono stati costretti ad accettare molte limitazioni e hanno dovuto rinunciare, per lunghi periodi, agli spazi educativi, scolastici e ludici a cui erano abituati. Tutto ciò ha determinato conseguenze non solo a livello fisico, ma anche nella dimensione psicologica, emotiva e in quella legata agli apprendimenti. Gli alunni delle scuole primarie, in particolare, sono stati esposti nei periodi di lockdown e di didattica a distanza (Dad) a minori occasioni di socializzazione, indispensabili per l’acquisizione di maggiore autonomia e di nuove competenze. I ragazzi degli istituti secondari di primo grado hanno avuto meno occasioni per sperimentarsi nelle situazioni di vita legate ai cambiamenti fisici e psicologici tipici di questa fascia di età e importanti per rafforzare le abilità di organizzazione e pianificazione.

Per gli adolescenti degli istituti superiori di secondo grado, le misure restrittive dovute al contenimento della diffusione del Covid-19 hanno limitato i naturali bisogni di esplorazione, ricerca di autonomia e di nuove esperienze e soprattutto di ricerca della propria identità attraverso la costruzione di relazioni significative e la proiezione verso una progettualità futura.

La Dad ha spesso comportato un minor coinvolgimento nella didattica e nell’interazione del gruppo in classe.

La mancanza della strumentazione adatta, unita alle difficoltà di connessione, hanno reso più critici la partecipazione alle attività scolastiche e i livelli di attenzione, portando, inevitabilmente, a un maggiore utilizzo di piattaforme online e delle forme di socializzazione virtuali. E per quanto queste soluzioni digitali abbiano offerto tante opportunità per continuare a rimanere in contatto, hanno anche aumentato l’esposizione dei ragazzi ai rischi di un uso non corretto del web.

Ora è tempo di ricominciare con un nuovo atteggiamento che sappia accogliere quanto i nostri ragazzi hanno vissuto e di affrontare le nuove sfide con consapevolezza e progettualità.

Questi anni, infatti, hanno dato una maggiore conferma di quanto la scuola non sia soltanto un luogo di didattica ma rivesta una funzione educativa e di socializzazione indispensabile per la crescita dei giovani e per la costruzione della loro identità.

L’Inail ha guardato con attenzione a questa fase delicata e ha continuato a sostenere con le sue iniziative la promozione dei valori della cultura e della sicurezza anche e soprattutto in tempo di pandemia.

Anche a tal fine, l’Istituto, con le sue attività di prevenzione e promozione della salute e del benessere, viaggia in linea di continuità e coerenza con quanto disposto dall’Organizzazione mondiale della sanità, che promuove lo sviluppo delle life skills come nucleo di competenze sociali e relazionali che consentono ai ragazzi di rispondere in modo efficace alle esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a sé stessi, agli altri e alla comunità.

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Certificazione verde in ambito scolastico

Ministero dell’Istruzione, prot. 15 ottobre 2021, n. 1534

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.
Al fine di corrispondere a specifiche richieste pervenute da istituzioni scolastiche circa l’attuazione della norma, con la presente nota si fornisce sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra richiamata e, ovviamente, del decreto-legge cui questa rimanda.

1) Obbligo certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CRIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Obbligo introdotto dall’art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

2) Sospensione dal rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni». L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
In buona sostanza, le novità riguardano:
a) la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.
Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
b) La mancata conferma – al comma 5, articolo 9-ter – delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.
Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3) Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico

La legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
È pure confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.
Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma – comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 – prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non, dunque, nei confronti del lavoratore.
Ovvero, qualora acceda nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa Decumana sarà comminata solo al suo datore di lavoro.
L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

4) Controllo della certificazione verde COVID-19

L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione degli articoli 9-ter e 9-ter.1 del decreto-legge n. 52/2021 esplicita la possibilità di delegare l’accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.
Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».
Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021. Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite dallo scrivente con nota n. 1260 del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 953 del 9 settembre 2021.
Importante novità: il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In particolare, il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».

5) Sanzioni per eventuale omesso controllo

Il Legislatore ha confermato l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.

6) Accertamento delle violazioni: indicazioni operative

Con nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, lo scrivente ha fornito indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l’applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo un possibile modello di provvedimento da adottare.
In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.
Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9 ter, comma 5 e dell’art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.
Essendo con la presente nota fornita una sintesi dei contenuti principali della richiamata Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo coordinato del decreto- legge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari

Scuola: Garante privacy

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti.

Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti

Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.

L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici.

A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell’istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.

L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

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Gli infortuni a scuola al tempo della DaD

Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale fotografa la situazione di oltre sette milioni e mezzo di studenti nel primo anno della pandemia da Covid-19. Nel 2020 negli istituti pubblici statali di ogni ordine e grado le denunce sono calate del 70% rispetto all’anno precedente.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha condizionato pesantemente anche l’andamento degli infortuni degli studenti. Quelli delle scuole pubbliche statali, infatti, nel 2020 hanno registrato un calo delle denunce di infortunio del 70% rispetto al 2019, da 78.875 a 23.509.

A segnalarlo è il nuovo numero del mensile Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Istituto, che nel mese del ritorno in classe di oltre sette milioni e mezzo di alunni, insieme a quasi 684mila docenti a cui se ne aggiungono altri 152mila di sostegno, fotografa quella che è stata la situazione tra i banchi nel primo anno della pandemia.

Tutelate le attività di laboratorio, di educazione motoria e in alternanza scuola-lavoro.

Gli studenti delle scuole statali di ogni ordine e grado godono della copertura assicurativa Inail, erogata mediante la gestione diretta per conto dello Stato, solo per gli infortuni avvenuti nel corso delle attività di laboratorio e di educazione motoria, durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo e nelle esperienze di scuola-lavoro.

Gli infortuni degli studenti in itinere, ovvero quelli occorsi durante il tragitto di andata e ritorno tra la casa e la scuola non sono invece tutelati, così come quelli che si verificano durante il percorso dall’abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Sono invece tutelati quelli che si verificano tra la scuola e il luogo in cui lo studente svolge l’esperienza di lavoro, che è considerato prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro e quindi riconducibile all’attività protetta svolta durante tale esperienza.

La copertura assicurativa include anche la didattica a distanza.

Anche la didattica a distanza (DaD), che per esigenze sanitarie l’anno scorso si è imposta come forma di insegnamento privilegiata per molti studenti, è tutelata dall’Istituto come le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza”, in quanto prevede l’utilizzo da parte di studenti e insegnanti di dispositivi elettronici che costituiscono, di per sé, fonti di esposizione al rischio, come avviene per esempio per l’apprendimento di lingue straniere attraverso l’utilizzo di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.

Quasi sette casi su 10 concentrati nei due mesi in presenza di gennaio e febbraio. Analizzando il fenomeno infortunistico su base mensile emerge, comunque, che nei mesi del 2020 in cui la scuola è stata interessata dalla DaD gli infortuni degli studenti hanno subito un brusco calo.

Il 68%, pari a 15.927 casi, si è verificato infatti nei soli mesi di gennaio e febbraio, caratterizzati dalla didattica in presenza, mentre quelli denunciati nel periodo da marzo a giugno, mesi in cui le lezioni sono state svolte a distanza, sono stati poco più del 2%. Rispetto al 2019 per il solo mese di gennaio 2020 si è registrato un lieve incremento del 2,7% (da 8.093 a 8.313 casi), mentre a partire da febbraio è iniziata una diminuzione che, tra marzo e giugno, è stata mediamente del 98,7%.

In Lombardia, Emilia Romagna e Veneto il numero maggiore di denunce. A livello territoriale, con 5.061 casi la Lombardia è la regione con il più alto numero di infortuni tra gli alunni, pari a oltre un quinto (21,5%) del complesso delle denunce, seguita da Emilia Romagna (2.824 casi) e Veneto (2.508), rispettivamente con il 12,0% e 10,7% del totale. Gli infortuni degli studenti sono in genere di lieve entità e non danno luogo a un riconoscimento.

Per questo motivo quelli definiti positivamente nel 2020 risultano essere poco più del 48%. Circa l’89% dei casi definiti positivamente, al netto dei non classificati, ha come sede della lesione gli arti superiori e inferiori, e in particolare mano (30,7%), caviglia (22,8%), polso (13,2%) e ginocchio (9,8%).

Conoscere i pittogrammi per riconoscere il rischio. I concetti di salute, rischio, sicurezza e protezione sono spesso lontani dall’esperienza scolastica, ma andrebbero assimilati in giovane età per essere sviluppati da adulti, sia nella vita personale che in quella lavorativa.

Per questo è opportuno far comprendere agli studenti quali sono i comportamenti e le azioni da mettere in atto per la sicurezza propria e altrui, anche insegnando a individuare i pericoli attraverso un processo di valutazione del rischio. Un esempio in questo senso è rappresentato dall’uso di sostanze e miscele chimiche, il cui impiego è sicuro se usate correttamente.

Occorre infatti essere consapevoli delle conseguenze negative per la salute, la sicurezza e l’ambiente a cui questi prodotti espongono se utilizzati in modo inappropriato.

Di qui l’importanza di saper riconoscere il significato dei pittogrammi che si trovano sulle etichette dei prodotti chimici e ne descrivono i pericoli associati (esplosività, infiammabilità, corrosività, tossicità, ecc.). I pittogrammi e il loro significato sono riprodotti anche all’interno di Dati Inail.

I risultati dell’indagine annuale di customer satisfaction. Nella sezione dedicata al “Mondo Inail”, il periodico statistico dell’Istituto si sofferma anche sui risultati dell’ultima indagine di customer satisfaction, condotta annualmente per misurare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alle prestazioni assicurative, economiche sanitarie e ai servizi generali erogati dalle sedi.

Al netto delle difficoltà legate al contesto emergenziale, che ha ridotto sensibilmente il livello di partecipazione all’indagine di lavoratori e aziende, su una scala di valori da 1 a 4 il giudizio medio ottenuto dall’Inail per il 2020 è pari a 3,25. Il dato non è però confrontabile con gli anni precedenti per effetto dei cambiamenti apportati al contenuto del questionario e alla metodologia con cui è stato erogato.

fonte INAIL

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SUONA LA CAMPANELLA PER STUDENTI E DOCENTI
SCUOLA E INFORTUNI IN TEMPO DI COVID-19
I PITTOGRAMMI: IMPARIAMOLI A SCUOLA
CUSTOMER SATISFACTION INAIL: SEMPRE SOPRA GLI OBIETTIVI ANCHE IN STATO DI PANDEMIA

E-learning, insegnanti e genitori.

In questo articolo un riassunto di una ricerca del University of Melbourne: Imparare da casa significa mettere alla prova le capacità di ricerca online degli studenti. Ecco 3 modi per migliorarli.

Al culmine della pandemia di COVID-19, la chiusura delle scuole significava che oltre il 90% degli studenti del mondo doveva studiare virtualmente o da casa. Internet, già prezioso strumento educativo, è quindi diventato ancora più importante per gli studenti. Una delle attività Internet più comuni degli studenti, sia a scuola che a casa , è la ricerca online.

Ciò significa che gli insegnanti, e quei genitori che attualmente sostituiscono gli insegnanti, devono aiutare gli studenti a sviluppare abilità per la ricerca online. Quindi cosa possono fare i genitori per sostenere i propri figli quando i compiti inviati a casa da scuola richiedono loro di cercare informazioni online? E cosa possono fare per estendere tale lavoro agli studenti dotati o quando il lavoro inviato a casa si esaurisce?

Insegnanti e genitori possono influenzare le capacità di Internet di un bambino. In effetti, il successo della loro ricerca è legato alla quantità di guida degli adulti e di istruzioni esplicite che ricevono .

I seguenti tre suggerimenti possono aiutare.

Concentrati su “imparare a cercare” e “cercare per imparare”

Rendere più visibili i processi “invisibili” alla base delle ricerche migliora la ricerca di informazioni online sia degli insegnanti che degli studenti. In questo modo, gli educatori (siano essi temporanei o professionisti) dovrebbero progettare attività che mettano in primo piano il processo di ricerca stesso. Questo rende gli studenti più consapevoli di ciò che accade “dietro le quinte” di una ricerca e della loro capacità di influenzare questi processi.

Diventate utenti più critici del web

Gli insegnanti a volte impostano attività troppo ampie per gli studenti e che probabilmente restituiranno milioni di risultati di ricerca. Molti saranno probabilmente irrilevanti o imprecisi. Gli insegnanti possono anche impostare attività che incoraggiano gli studenti a utilizzare Google come una semplice enciclopedia , che richiede solo un apprendimento passivo di ordine inferiore.

Se invece vogliamo che gli studenti si impegnino in un pensiero di ordine superiore, è necessaria una maggiore strutturazione dei compiti di ricerca.

Gli educatori possono iniziare impostando requisiti specifici per i risultati con cui gli studenti lavorano. Forse chiedi loro di trovare un sito web dall’Australia (prova ad aggiungere “site:.au” alla fine delle query) e uno dall’Inghilterra – questo potrebbe essere particolarmente interessante nel periodo in cui vengono suonati gli Ashes. Forse agli studenti viene detto di trovare alcune fonti antecedenti all’anno 2000 e altre dei 12 mesi precedenti (seleziona “Strumenti” e poi “In qualsiasi momento” nel menu a discesa).

Sposta il tuo pensiero sulla ricerca

Gli atteggiamenti si sono dimostrati più importanti delle risorse disponibili o persino delle abilità degli insegnanti quando si tratta di aumentare l’apprendimento autentico degli studenti basato sulla tecnologia. Molti atteggiamenti limitanti nei confronti della ricerca devono essere invertiti per garantire che gli studenti ottengano il massimo da Google.

Possiamo iniziare a cambiare atteggiamento su cosa cercare e come utilizzando i suggerimenti sopra. Ma cosa succede se tuo figlio non vuole ascoltarti durante la ricerca? Questo è comunemente riportato .

Anche gli studenti non vedono sempre i loro insegnanti come buone fonti di informazioni durante la ricerca. Ed è vero, alcuni insegnanti e genitori hanno ancora molto da imparare sull’utilizzo di Google.


Tuttavia, lo studio del University of Melbourne, che ha testato il concetto di “divario digitale generazionale” tra gli studenti a casa, ha scoperto che i genitori-educatori (la vecchia generazione) erano ricercatori più forti dei loro figli, i cosiddetti “nativi digitali”. Forse gli studenti possono imparare di più sulla ricerca dai loro genitori.

È improbabile che la risposta costringa i tuoi figli a riconoscere i tuoi punti di forza e le loro debolezze. Invece, può aiutare cambiare l’atteggiamento dei giovani nei confronti della ricerca e incoraggiarli a rendersi conto che a volte è difficile e frustrante .

Green pass verifica nelle scuole

GARANTE DELLA PRIVACY

Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – 31 agosto 2021.

Registro dei provvedimenti n. 306 del 31 agosto 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che ha introdotto l’art. 9-ter (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”;

VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass;

VISTO l’art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” (comma 1);

“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (comma 2);

“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (comma 3);

“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università” (comma 4);

“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (comma 5);

VISTA la nota del 26 agosto 2021, come integrata con la nota del 27 agosto 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”, corredato del relativo allegato tecnico (allegato G) che ne costituisce parte integrante, al fine di acquisire il prescritto parere del Garante ai sensi del Regolamento;

CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, prevedendo, in particolare:

il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);

l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7);

la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);

l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del personale scolastico interessato nell’ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare sia il corretto adempimento degli obblighi, per il personale scolastico, derivanti dal citato art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi;

CONSIDERATO, in particolare, che lo schema di decreto in esame, – tenuto conto che, in base al richiamato quadro normativo, le amministrazioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, – assicura la conformità alle disposizioni nazionali, più specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui luoghi di lavoro (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), anche alla luce delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante in materia (v., da ultimo, provvedimento di avvertimento nei confronti della Regione Siciliana del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web n. 9683814, ma anche, più in generale, provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 – Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”, doc. web n. 9585300, documento di indirizzo “Protezione dei dati – Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, doc. web n. 9585367, e FAQ in materia di “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615);

CONSIDERATO, più nel dettaglio, che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni, aventi carattere d’urgenza, con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, volte ad assicurare il rispetto del Regolamento, del Codice e delle richiamate norme di settore, sulla base di una corretta individuazione e valutazione dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento in esame nel contesto lavorativo, garantendo, in particolare, che:

siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui all’art. 9-ter, commi 1 e 4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:

i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato G allo schema);

ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo schema);

iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);

iv) a seguito dell’attività di verifica effettuata mediante la predetta funzionalità, i soggetti tenuti ai controlli possano raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello schema);

v) il processo di verifica sia effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafo 3 dell’allegato G allo schema);

le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente, con specifico riferimento alla messa a disposizione da parte del Ministero della salute delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, a tempo indeterminato e determinato), in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art. 17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione sia correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, chiarendo che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) operano in qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute (artt. 5, par. 1, lett. a), e 2, 13, 14, 24, 28 e 29 del Regolamento);

il personale della scuola interessato al processo di verifica sia opportunamente informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento e art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25, 32 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:

i) i soggetti tenuti ai controlli possano accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI);

ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato;

la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia aggiornata, tenendo conto degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);

CONSIDERATE le esigenze manifestate dal Ministero dell’istruzione di semplificare le attività di verifica del rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico, che devono essere effettuate con cadenza quotidiana e nei confronti della medesima ampia platea di interessati (circa un milione) che svolgono la propria attività lavorativa presso le scuole statali del sistema nazionale d’istruzione, avvalendosi di un sistema informativo già esistente e accessibile da parte delle singole istituzioni scolastiche, in alternativa alle ordinarie modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso l’app VerificaC19, a cui si affianca.

RITENUTO di non dover formulare ulteriori osservazioni sullo schema di decreto da ultimo trasmesso, atteso che le indicazioni fornite con carattere d’urgenza dall’Ufficio del Garante sono state tenute in debita considerazione;

RITENUTO di adottare il presente parere, in via d’urgenza, in ragione della rappresentata esigenza di assicurare, in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, un più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale;

RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che “Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.

Roma, 31 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività  correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale