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Direttiva Macchine, certificazione delle competenze, incendio ed esplosione
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Newsletter 4 del 4 Febbraio 2021
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
DECRETO 11 gennaio 2017 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili, che ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’ “«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”, in relazione allo stato dell’arte degli standard di buona tecnica in materia. In particolare il Decreto 11 Gennaio 2017 richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.
Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.
I descrittori acustici da utilizzare sono:
quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l’acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.
Verifica: Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità , conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532. News tratta dal portale Agenti Fisici
DECRETO 11 gennaio 2017 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, Gazzetta ufficiale 14 luglio 2015
Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015
Il decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.
Il decreto non si applica:
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
f) all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti.
Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell’interno istituisce, nell’ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).
Ai fini dell’applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell’ISPRA, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell’ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifi che competenze, dell’ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.
Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.