Rifiuti alimentari e tessili, IA nel lavoro, professioni

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 32 del 8 Ottobre 2025.

Rifiuti alimentari e tessili, IA nel lavoro, professioni.

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PortaleConsulenti.it lancia il suo Canale WhatsApp

Un Nuovo Strumento per rimane informato.

Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo Canale WhatsApp ANONIMO dedicato a tutti i professionisti che operano nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, ambiente, qualità, HACCP, formazione, E-learning, etc.

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Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili

Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili. Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili: pubblicata la Direttiva Ue 2025/1892. Il testo legislativo, frutto di …LEGGI TUTTO


Legge uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza …LEGGI TUTTO


Agevolazioni per gli alloggi destinati ai lavoratori del settore del turismo

Il Ministero Turismo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025, il Decreto 18 settembre 2025, con le tipologie di costo, specifiche  categorie dei soggetti beneficiari e …LEGGI TUTTO


MALATTIE ASBESTO CORRELATE

LE MALATTIE ASBESTO CORRELATE. INAIL 2025. Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale. Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale Con il termine amianto (o asbesto) ci si riferisce ad …LEGGI TUTTO


DIFFERENZA DI COMPORTAMENTO VISIVO TRA MANCINI E DESTRORSI

LA DIFFERENZA DI COMPORTAMENTO VISIVO TRA MANCINI E DESTRORSI: UN PROBLEMA NON SOLO DI USABILITÀ. INAIL 2025 Dati statistici riferiscono che il numero di persone mancine si attesta su circa …LEGGI TUTTO


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Aggiornamento classificazione delle professioni

L’Inail comunica che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di …LEGGI TUTTO


Interpello n. 1/2025, investimenti ESG, malattie professionali

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 31 del 1 Ottobre 2025. Interpello n. 1/2025, investimenti ESG, malattie professionali, Gas anestetici. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non …LEGGI TUTTO


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Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili

Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili. Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili: pubblicata la Direttiva Ue 2025/1892.

Il testo legislativo, frutto di un accordo con il Consiglio del febbraio 2025, è stato adottato senza votazione poiché non sono stati presentati emendamenti, in linea con la seconda lettura della procedura legislativa ordinaria.

La direttiva aggiornata introduce obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030: il 10% per la produzione e la trasformazione alimentare e il 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici. Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.

Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.


È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

La Direttiva entrerà in vigore il 16 ottobre 2025; gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro e non oltre il 17 giugno 2027.

Direttiva 2025/1892: entrata in vigore e scadenza per il recepimento
La Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti e introduce nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili, introducendo obiettivi vincolanti entro il 2030, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE dello scorso 26 settembre 2025 ed entrerà in vigore il 16 ottobre 2025.

Gli Stati membri dovranno ora mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione entro e non oltre il 17 giugno 2027, mentre le imprese dei settori alimentare e tessile dovranno adeguarsi a regole più stringenti su raccolta, riciclo e donazioni.

Riduzione degli sprechi alimentari entro il 2030

Ogni cittadino europeo produce in media 132 kg di rifiuti alimentari all’anno.

Come previsto dalla nuova Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:

ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.
In un’ottica di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, gli Stati membri dovranno adottare misure per facilitare la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano, coinvolgendo direttamente gli operatori economici.

Rifiuti tessili: produttori più responsabili

Ogni anno nell’UE vengono generati 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili (circa 12 kg pro capite). Il testo della nuova Direttiva Ue prevede che gli Stati membri:

provvedano affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
possano istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
provvedano affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
istituiscano un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater (“registro dei produttori”) al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1. Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro.
Le nuove regole riguarderanno abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina.

Gestione dei tessili di scarto

In merito alla fase di gestione dei tessili di scarto, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto saranno sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.

Gli Stati membri dovranno infine provvedere affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.