Responsabile tecnico rifiuti

Responsabile tecnico rifiuti: Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 21 novembre 2022, n. 9

Al via le disposizioni applicative della deliberazione n. 6/2017 per effetto della circolare 21 novembre 2022, n. 9

Di fatto, il documento interviene su:
dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico;
requisiti del responsabile tecnico;
affiancamento al responsabile tecnico;
verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.

Cosa fa un Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti? Perché un’azienda dovrebbe nominarne uno? E, soprattutto, qual è la procedura da seguire? Sono sempre di più le imprese che, in base alla propria attività, devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e che sono dunque tenute alla nomina del responsabile tecnico. Ecco chi è tenuto all’iscrizione e cosa deve fare.

Quali aziende hanno l’obbligo Responsabile tecnico rifiuti

Siete una delle seguenti realtà che in base all’attività ed alle tipologie di rifiuti gestiti, per poter operare, deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)?

Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
Imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
Imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
Aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
Imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006)

La circolare del Comitato nazionale 21 novembre 2022, n. 9


Deliberazione del Comitato nazionale 16 novembre 2022, n. 7