RC auto obbligatoria. Monopattini

Il pilastro normativo è: la Legge n. 177/2024 (riforma del Codice della Strada) che ha introdotto le nuove regole su contrassegno, casco universale e obbligo RC Auto, e il Decreto direttoriale 6 marzo 2026 della Direzione Generale per la Motorizzazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 18 marzo 2026.

L’obbligo RC Auto è stabilito dall’art. 2054 del Codice Civile, richiamato dal nuovo Codice della Strada.

Al fine di fornire indicazioni sulle novità normative introdotte sono state emanate:


L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, previsto per il 16 maggio, slitterà al 16 luglio. Mentre rimane ferma al 16 maggio la scadenza relativa all’obbligo di dotarsi di contrassegno. La proroga all’obbligo di assicurazione dei monopattini elettrici è contenuta nella circolare 17 aprile 2026 firmata dalle direzioni competenti del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Ministero dei trasporti.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato online le circolari di riferimento (circolare 17 aprile 2026 – circolare 24 aprile 2026) e le risposte alle domande frequenti (FAQ) con una serie di chiarimenti sull’assicurazione RC Auto per i monopattini in relazione ad aspetti quali gli intestatari, le coperture, i massimali minimi obbligatori e il diritto di rivalsa.

L’obbligo di targa e di assicurazione per i monopattini elettrici è previsto dal Decreto 6 marzo 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 17/03/2026. Il decreto, entrato in vigore il 18 marzo scorso, concede ai proprietari di monopattini 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare a tutti gli effetti l’obbligo di targa, e conseguentemente anche di copertura assicurativa, a partire dalla data del 16 maggio 2026.


1. Chi può intestarsi la polizza
Potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In caso di sinistro sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino?
Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza RC Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario; nel secondo caso, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto. La risposta dipende quindi dalle condizioni contrattuali di ciascuna polizza secondo la prassi contrattuale attualmente in uso. Vanno quindi attentamente visionate le condizioni di polizza prima della sottoscrizione della stessa.

3. Massimali minimi obbligatori
Una polizza garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Questi valori corrispondono agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori.

4. La rivalsa: c’è e verso chi
Un aspetto delicato riguarda i casi in cui l’assicurazione, pur esistente, prevede il diritto di rivalsa: questo può accadere quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o di uso del veicolo in modo non consentito. Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero. La rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali. La polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all’atto della sottoscrizione della polizza.

5. Il nodo della polizza RC Famiglia: è davvero sufficiente?
Un errore frequente è ritenere sufficiente per il monopattino una generica polizza RC capofamiglia o una polizza di RC per la vita privata: molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto. Inoltre, la polizza RC Auto, obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno identificativo in collegamento con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti – MIT.

6. Il collegamento con la piattaforma ANIA
La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto dell’ANIA: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale. Questo significa che la polizza RC Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere “registrata” nella piattaforma ANIA, non semplicemente esistere su carta.

Fonte: MIMIT