Etichettatura fitosanitari, chiarimenti

Indirizzi operativi in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari

A cura di Ministero della salute

L’etichetta di tutti i prodotti fitosanitari dovrà riportare la denominazione ed il rispettivo contenuto di ciascuna sostanza attiva presente nel prodotto oltre all’indicazione di eventuali altre sostanze che hanno determinato la classificazione del preparato, in una o più delle sotto indicate categorie di pericolo, secondo quanto indicato dall’art. 9, comma 4 del D.L.vo. 65/2003:
a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3
b) mutageno categoria 1, 2 o 3
c) tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3
d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un’unica esposizione
e) tossico o nocivo a causa di effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata
f) sensibilizzante.

Al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione deve essere aggiunto il numero telefonico.
Nel caso di preparati aerosol vi è l’obbligo di rispettare anche le disposizioni specifiche definite dal Decreto del Ministero dell’Industria n. 208 del 08.05.1997 relativo ai generatori aerosol.
Occorre inoltre verificare, caso per caso, l’applicabilità delle disposizioni speciali di etichettatura di taluni preparati di cui all’Allegato IV del D.L.vo. 65/2003.
Si segnala in particolare che la frase di cui alla lettera B, punto 9 del succitato allegato, ove ne ricorrano le circostanze, dovrà essere inserita nel riquadro immediatamente al di sotto della composizione.

Le indicazioni di rischio e di prudenza devono essere precisate rispettivamente in:
Frasi di rischio (tutte le definizioni corrispondenti alla frasi R);
Consigli di prudenza (tutte le definizioni corrispondenti alla frasi S);

I preparati ai quali sono attribuite le frasi di rischio R 52 (Nocivo per gli organismi acquatici) e R 53 (Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico), sono preparati classificati Pericolosi per l’ambiente, ma non sono contrassegnati dal simbolo <N>;

I prodotti fitosanitari esenti da classificazione di pericolo non devono riportare la frase “Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle”. dovranno invece recare in etichetta:
a. la frase “Attenzione manipolare con prudenza”;
b. i consigli di prudenza: S 2-13-20/21;
c. le informazioni per il medico

L’etichetta dovrà riportare un’indicazione che consenta di risalire in modo inequivocabile al decreto dirigenziale di cui è parte integrante. In tal modo sarà possibile avere una tracciabilità di tutte le modifiche autorizzate, intervenute dal momento della prima registrazione del prodotto fitosanitario che hanno cambiato, di volta in volta, il testo dell’etichetta.

Pertanto, l’Impresa dovrà inserire, a carattere di stampa, nella parte destra, al fondo dell’etichetta, la seguente dicitura: “etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…………….”.

Scarica nota del 22 aprile il Ministero della Salute

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Prodotti fitosanitari

Un prodotto fitosanitario è un prodotto pronto all’impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc.). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti.

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha predisposto una procedura per l’applicazione dell’art.34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 per consentire la possibilità di accesso al mercato per gli operatori che ricadano nelle condizioni previste dall’art.34 stesso, nell’attesa della messa a punto di una linea guida comunitaria in tale ambito.

L’art. 34 del Regolamento(CE) 1107/2009 prevede la possibilità, per i richiedenti di un’autorizzazione, di essere “esentati dall’obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l’accesso conformemente agli articoli 59, 61 o 62 oppure che l’eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto”.

Prevede, inoltre, che: “su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso”.

Consulta la nota dell’8 marzo 2022

>> Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione in attuazione dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009

Prodotti fitosanitari, gestione delle istanze di autorizzazione secondo l’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009