Scuola: Garante privacy

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti.

Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti

Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.

L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici.

A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell’istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.

L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

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Semplificare le informative privacy

Semplificare le informative privacy attraverso il metodo “Creative Commons”
Protocollo tra Garante Privacy e Creative Commons

Semplificare l’elaborazione delle informative privacy usando il metodo Creative Commons, il sistema attraverso il quale il contenuto e il significato delle licenze per la fruizione di contenuti protetti dal diritto d’autore sono tradotti in simboli standard, universali, generabili automaticamente attraverso un’apposita piattaforma.

Proseguendo nella sua azione di semplificazione degli adempimenti previsti dal Regolamento Ue, l’Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali ha siglato un protocollo d’intesa che avvia la collaborazione con il Capitolo italiano di “Creative Commons” (CC), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro.

L’obiettivo è quello di valutare la realizzabilità di un sistema sul modello di quanto finora realizzato da CC per il diritto d’autore, che consenta ai titolari del trattamento di generare in maniera automatica un’informativa semplice e chiara e, per questa via, permettere alle persone di acquisire maggiore consapevolezza sul contenuto delle informative riguardanti il trattamento dei loro dati personali.

Sebbene lo studio parta dall’analisi del contesto italiano, l’obiettivo finale è quello di creare un sistema da mettere a disposizione in tutti gli Stati membri europei per costruire un ambiente digitale in cui le questioni legate alla protezione dei dati siano gestite in modo coordinato nel mercato unico digitale.

L’Italia si candida in questo modo ad essere il primo Paese a sperimentare l’implementabilità del metodo Creative Commons al campo della privacy, con l’obiettivo di fare da apripista e condividere i propri risultati.

Privacy, Sicurezza, smart working

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 25 del 16 Luglio 2021, Privacy, Sicurezza, smart working.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

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sicurezza delle macchine alimentari

 

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Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota del 14 luglio 2021 con chiarimenti sulla comunicazione da parte delle aziende delle istanze di lavoro agile, smart working. Oggetto: Comunicazione smart working … LEGGI TUTTO

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Al via i nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti. Debutta anche la dichiarazione di Successione con la compilazione assistita Al via tre nuovi servizi sul sito delle …LEGGI TUTTO

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL GDPR

 

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Microsoft ha svelato Windows 365

 

Microsoft ha svelato ufficialmente Windows 365, il nuovo servizio che porta l’esperienza dei sistemi operativi Windows 10 e Windows 11 sul cloud. La novità è arrivata nel corso dell’edizione annuale …LEGGI TUTTO

Linee guida COOKIE

 

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Privacy in Estate

 

Sul sito del Garante pubblicata news E-state in privacy Informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti on line, uso di app, chat e social networkLEGGI TUTTO

Priorità strategiche Sicurezza

 

Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione europea definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei … LEGGI TUTTO

Impianti a fune, finanziamento, rischio di caduta in piano, allergeni alimentari

 

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 24 del 6 Luglio 2021, Impianti a fune, finanziamento, rischio di caduta in piano, allergeni alimentari. In caso di difficoltà  nel recupero … LEGGI TUTTO


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Newsletter 24 del 6 Luglio 2021

Linee guida COOKIE

COOKIE: dal Garante privacy nuove Linee guida a tutela degli utenti

Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021)

Le presenti Linee guida hanno innanzitutto una funzione ricognitiva in relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all’interno del terminale di un utente, con specifico riferimento all’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento, nonché l’obiettivo di specificare, al riguardo, le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e per l’acquisizione del consenso on-line degli interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento).

Il quadro giuridico di riferimento è infatti, ad oggi, costituito tanto dalle disposizioni della direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva ePrivacy) e successive modifiche, come recepita nell’ordinamento nazionale all’art. 122 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), quanto dal Regolamento, per ciò che concerne specificamente la nozione di consenso di cui agli artt. 4, punto 11) e 7 e al considerando 32, come da ultimo interpretati dalle Linee Guida del WP29 adottate il 10 aprile 2018, ratificate dal Comitato europeo per la Protezione dei dati personali, il 25 maggio 2018 e sostituite, da ultimo, dalle Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 adottate il 4 maggio 2020.

Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.

Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.

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Privacy in Estate

Sul sito del Garante pubblicata news E-state in privacy

Informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti on line, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza (e non solo)

Sotto il sole estivo, non esporti troppo con selfie e foto: protezione alta soprattutto per i minori.

Non tutti vogliono apparire on line, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovano durante le ferie estive. Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d’accordo, specie se si inseriscono poi anche dei tag con nomi e cognomi.

E’ abitudine diffusa condividere foto e video dei propri figli.

E’ bene essere sempre consapevoli che le immagini dei minori pubblicate on line possono finire anche nelle mani di malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle”, oppure almeno utilizzare alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per “pixellare” i volti, semplici da usare e disponibili anche gratuitamente online, o posizionando semplicemente sopra una “faccina” emoticon), oppure limitare le impostazioni di visibilità delle immagini solo alle persone fidate.

Geolocalizzati anche in ferie? Per gli amanti della riservatezza che non vogliono far sapere dove sono durante le vacanze estive, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet (se non indispensabili per specifici servizi), oltre a quelle dei social network utilizzati.

I “social-ladri” non vanno in vacanza. Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati che la propria casa è vuota.

Il pericolo aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie.

Il suggerimento è innanzitutto quello di evitare di diffondere on line informazioni molto personali, come ad esempio l’indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento.

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FAQ Covid Protezione dei dati

FAQ – Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria

1. I dentisti possono raccogliere informazioni sullo stato di salute del paziente in relazione al COVID 19?

Tutti i professionisti sanitari possono raccogliere le informazioni che ritengono necessarie nell’ambito delle attività di cura dei loro pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19. Come ogni altro operatore sanitario, i dentisti sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni emergenziali, in continua evoluzione, in merito alle misure di profilassi volte a prevenire e a limitare il contagio da COVID-19.

Resta fermo che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano invece agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

2. L’azienda sanitaria può inviare via e-mail, ai soggetti in isolamento domiciliare, informazioni sulle regole da rispettare durante la quarantena?

L’azienda può indicare le regole che i soggetti in isolamento devono seguire durante il periodo di quarantena con le modalità che ritiene più efficaci, nel rispetto della riservatezza degli interessati. Nel caso in cui utilizzi la posta elettronica per comunicare contemporaneamente a tutti i soggetti le disposizioni che sono tenuti a osservare, dovrà avere cura di inserire l’indirizzo dei destinatari dell’e-mail nel campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn), al fine di evitare che tutti i destinatari della predetta comunicazione vengano a conoscenza dell’indirizzo e-mail degli altri soggetti posti in isolamento.

3. É lecito che l’operatore sanitario, durante l’esecuzione di un tampone per COVID 19, chieda al paziente l’identità della persona positiva con cui ha avuto un contatto stretto?

Si, in quanto l’operatore di sanità pubblica, al fine di determinare le misure di contenimento di contagio più opportune, è chiamato a ricostruire la filiera dei contati stretti del soggetto risultato positivo al COVID 19.

4. Le strutture sanitarie possono creare un servizio di call center per dare informazioni ai familiari sullo stato di salute dei pazienti COVID 19 che non sono in grado di comunicare con loro?

Le strutture sanitarie, in conformità al principio di accountability, possono individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni sullo stato di salute ai familiari dei pazienti COVID 19 che non sono in grado di comunicare in via autonoma. In tale contesto, nulla osta che la struttura di ricovero dedichi un numero verde per fornire tali informazioni, prevedendo adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.

5. Nel caso di decesso di un paziente COVID 19 positivo, le strutture sanitarie possono comunicare ai servizi funebri la causa del decesso?

Le disposizioni adottate nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno previsto che nei casi di sospetto o accertato decesso da Covid 19, gli operatori del servizio funebre debbano adottare particolari precauzioni, analoghe a quelle già previste per il decesso di persone con malattie infettive e diffusive, al fine di evitare l’ulteriore contagio. Nulla osta, pertanto, che, a tal fine, la struttura sanitaria ove è avvenuto il decesso comunichi all’impresa funebre lo stato di positività al COVID 19 del defunto.

6. Durante l’emergenza da COVID 19, il medico può inviare all’assistito la ricetta relativa alle prescrizioni dei farmaci evitando che l’interessato debba ritirala in studio?

Al fine di evitare che i cittadini si rechino presso gli studi dei medici di base per ritirare le ricette, l’ordinanza della protezione civile del 19 marzo 2020 ha previsto che il medico possa trasmettere all’assistito la ricetta per posta elettronica, via SMS o telefonicamente.

Nel caso di invio tramite e-mail, il promemoria della ricetta sarà allegato al messaggio e non inserito come testo nel corpo del messaggio stesso.

Nel caso di comunicazione telefonica o tramite sms, sarà invece sufficiente comunicare all’assistito il solo Numero della Ricetta Elettronica prescritta.

7. Durante l’emergenza da COVID 19, è possibile inviare direttamente al farmacista la ricetta per l’acquisto di un farmaco?

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze secondo cui l’assistito che abbia ricevuto dal medico gli estremi della ricetta per posta elettronica, via sms o telefonicamente, può comunicarla, con le stesse modalità, alla farmacia.

Lo schema di decreto prevede inoltre che, nel periodo emergenziale, l’assistito possa delegare il medico a inviare la ricetta direttamente alla farmacia, tramite posta elettronica o attraverso lo stesso sistema che genera la ricetta.

Allo stato lo schema di decreto sottoposto al parere del Garante non è stato ancora adottato dal Mef.

8.  È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?

La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.

9. Nel periodo emergenziale, può essere rilevata la temperatura corporea dei passeggeri negli aeroporti?

Si, le disposizioni adottate per l’emergenza sanitaria da COVID 19, hanno previsto la possibilità di effettuare controlli della temperatura corporea a tutti i passeggeri di voli europei e internazionali in arrivo negli aeroporti italiani, al fine di individuare le eventuali misure necessarie ai fini del contenimento dell’Epidemia da Coronavirus.

10.  Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici per il Covid-19 nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine? 

Gli screening sierologici per il Covid-19 possono essere promossi dai Dipartimenti di prevenzione della regione nei confronti delle categorie di soggetti considerati a maggior rischio di contagio e diffusione del Covid-19. Tra tali categorie di soggetti vi sono gli operatori sanitarie e le forze dell’ordine. La partecipazione di tali soggetti ai test può avvenire solo su base volontaria.

I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare), nonché per finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale.

Tali trattamenti di dati devono essere tenuti distinti da quelli effettuati nell’ambito dell’effettuazione di test sierologici per Covid-19 per finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Dal sito del garante della privacy

Le nuove tecnologie e i minori

Privacy: MINORI E NUOVE TECNOLOGIE

Consigli ai «GRANDI» per un utilizzo sicuro da parte dei «PICCOLI»

Strumenti come smartphone, tablet, computer, assistenti digitali, console per videogiochi e smart TV offrono opportunità di divertimento, ma anche di apprendimento e di educazione.

Questi dispositivi possono però nascondere alcune insidie e qualche pericolo se utilizzati da minori senza la supervisione di un adulto.

E’ bene allora essere informati e provare a riflettere su quali accortezze è possibile mettere in campo per garantire un uso consapevole e soprattutto sicuro da parte dei più piccoli.

Un minore che utilizza strumenti connessi alla Rete potrebbe, anche involontariamente:
– rivelare a sconosciuti informazioni su dove abita o dove va a scuola, sui percorsi che compie di solito, sulle sue abitudini;
– diffondere i dati contenuti nel dispositivo utilizzato (ad esempio: foto, rubrica dei contatti);
– fare involontariamente acquisti online o scaricare contenuti, come app e programmi, a pagamento;
– consentire a cybercriminali di accedere a dati poi utilizzabili per scopi illeciti (ad esempio: i riferimenti della carta di credito dei genitori);
– essere esposto alla visione di materiali pornografici o violenti, o essere vittima di fenomeni come il sexting (cioè, l’invio e la ricezione di messaggi sessualmente espliciti);
– entrare in contatto con eventuali malintenzionati;
– partecipare ad azioni di cyberbullismo, oppure esserne vittima.

E’ buona abitudine non lasciare che i più piccoli utilizzino le nuove tecnologie
da soli e spiegare loro quali rischi possono correre e cosa è meglio evitare di
fare, controllando che non siano entrati in contatto con sconosciuti che
potrebbero anche avere cattive intenzioni.

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