Prevenzione incendi attività ufficio

Prevenzione incendi. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice.

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Prevenzione incendi

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza). Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

Codice di prevenzione incendi

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici

Il presente caso studio riguarda un’opera da costruzione, oggetto di lavori di ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso, realizzato con struttura in CLS armato, costituita da un piano interrato e 7/89 piani fuori terra; l’edificio è suddiviso in tre blocchi, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico.

Il piano terra dell’edificio sarà invece destinato ad attività commerciali, con superficie suddivisa in unità immobiliari indipendenti (superficie lorda < 400 mq), aventi l’accesso della clientela direttamente dall’esterno del corpo di fabbrica, mentre il piano interrato sarà destinato ad autorimessa privata.

Il corpo di fabbrica presenta un’altezza antincendio inferiore ai 24 m (punto 4 del par. G.1.7). Tutti i piani dell’attività saranno collegati mediante scale e ascensori ad uso esclusivo, tuttavia, i 3 blocchi non saranno tra loro comunicanti. La superficie complessiva degli uffici risulta pari a circa 5500 mq suddivisa in unità immobiliari, come di seguito descritto, ciascuna costituente singolo compartimento.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza). Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).
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DM Antincendio proroga

DM Antincendio

Il Ministero dell’interno ha comunicato l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore del c.d. Decreto controlli D.M. 01.09.2021.


Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi.

Si informa che e in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 — Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

II decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2022, disporrà che Ie disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

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DECRETO 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)