VVF, modelli istanze prevenzione incendi

VVF, modelli istanze prevenzione incendi utilizzabili da marzo 2023

La nuova modulistica entra in vigore dal 1° marzo e sostituisce la corrispondente modulistica attualmente in uso.

Pubblicati dai Vigili del Fuoco i nuovi modelli per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni per i procedimenti di prevenzione incendi che potranno essere utilizzati dal 1° marzo 2023.

Modelli pubblicati con DCPST n. 1/2023, che sostituiranno integralmente quelli attualmente in uso. Sono:

  • Istanza valutazione progetto;
  • Segnalazione Certificazione Inizio Attività;
  • Certificazione resistenza al fuoco;
  • Istanza di deroga;
  • Istanza di nulla osta di fattibilità;
  • Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’Interno, ha diffuso la Circolare prot. 739 datata 19 gennaio 2023, avente per oggetto: “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012” allegata alla presente.

L’aggiornamento di natura tecnica e normativa riguarda l’istanza di valutazione del progetto, la Segnalazione certificata di inizio attività, la Certificazione di resistenza al fuoco, l’istanza di deroga, l’istanza di nulla osta di fattibilità, l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Tra le novità rileva l’esclusione della parte in cui si richiedeva di indicare se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 (c.d. Codice di prevenzione incendi) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V dello stesso decreto.

LA CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO:

https://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=32064


Scarica MODELLI prevenzione incendi:

https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=737

Norme tecniche antincendio

Norme tecniche antincendio spettacolo pubblico

DECRETO 22 novembre 2022

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (22A06808) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Le norme tecniche riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Riguardano anche le attività a carattere temporaneo.

Esclusi dall’applicazione:

  • “a) i luoghi non delimitati;
  • b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente”.

Campo di applicazione Norme tecniche antincendi

Le Norme tecniche antincendio di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare anche alle attivita’ di cui al comma 1 a carattere temporaneo.

Scarica DECRETO 22 novembre 2022

antincendio Norme tecniche. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo.
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antincendio: Entrata in vigore: 01.01.2023

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Prevenzione incendi

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza). Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

Codice di prevenzione incendi

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici

Il presente caso studio riguarda un’opera da costruzione, oggetto di lavori di ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso, realizzato con struttura in CLS armato, costituita da un piano interrato e 7/89 piani fuori terra; l’edificio è suddiviso in tre blocchi, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico.

Il piano terra dell’edificio sarà invece destinato ad attività commerciali, con superficie suddivisa in unità immobiliari indipendenti (superficie lorda < 400 mq), aventi l’accesso della clientela direttamente dall’esterno del corpo di fabbrica, mentre il piano interrato sarà destinato ad autorimessa privata.

Il corpo di fabbrica presenta un’altezza antincendio inferiore ai 24 m (punto 4 del par. G.1.7). Tutti i piani dell’attività saranno collegati mediante scale e ascensori ad uso esclusivo, tuttavia, i 3 blocchi non saranno tra loro comunicanti. La superficie complessiva degli uffici risulta pari a circa 5500 mq suddivisa in unità immobiliari, come di seguito descritto, ciascuna costituente singolo compartimento.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza). Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).
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DM Antincendio proroga

DM Antincendio

Il Ministero dell’interno ha comunicato l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore del c.d. Decreto controlli D.M. 01.09.2021.


Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi.

Si informa che e in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 — Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

II decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2022, disporrà che Ie disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

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DECRETO 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)