Pagamento premi e accessori

INAIL Pagamento premi e accessori

L’Inail, con la circolare n. 5 del 6 febbraio 2023, informa che la Banca centrale europea, con la decisone di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha fissato al 3,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dall’8 febbraio 2023, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%.

Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari all’8,50% a decorrere dall’8 febbraio 2023.


Premessa

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023
(allegato 1), ha fissato al 3,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema (ORP).

Per effetto di tale decisione, a decorrere dall’8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:

– 9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 8,50% misura delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall’8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

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