Trattamento illecito lavoratore Garante privacy

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato da una dipendente di Autostrade per l’Italia S.p.A., oggetto di due contestazioni disciplinari fondate su contenuti tratti dal suo profilo Facebook, da conversazioni su Messenger e da messaggi WhatsApp. Trattamento illecito lavoratore Garante privacy.

Contestazioni mosse alla società

La dipendente lamenta che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, poiché utilizzati senza un’adeguata base giuridica e per finalità non compatibili con la loro raccolta (cioè per avviare procedimenti disciplinari).

Difesa della società

Autostrade per l’Italia ha sostenuto che:

  • non ha svolto ricerche attive, ma ha ricevuto i contenuti spontaneamente da colleghi o terzi;

  • ha agito nel proprio legittimo interesse, per tutelare i propri diritti nel contesto lavorativo;

  • ha effettuato valutazioni interne di bilanciamento tra interessi contrapposti;

  • le opinioni espresse dalla dipendente, anche se fuori dal lavoro, potevano incidere sull’immagine aziendale.

Conclusioni del Garante

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dei dati personali per le seguenti motivazioni:

  • Violazione dei principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

  • Violazione della riservatezza delle comunicazioni private, tutelata dall’art. 15 Cost. e dall’art. 8 della CEDU;

  • Utilizzo di informazioni tratte da canali privati (Facebook chiuso, Messenger, WhatsApp) senza adeguato test di bilanciamento e in assenza di idonea base giuridica;

  • Inosservanza dell’art. 113 del Codice Privacy, che vieta la raccolta e l’uso di informazioni non pertinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore;

  • I contenuti trattati erano opinioni personali e fatti esterni al rapporto lavorativo, non riconducibili a una valutazione professionale.

Provvedimenti adottati

  • Sanzione amministrativa pecuniaria di €420.000 a carico di Autostrade per l’Italia S.p.A.;

  • Pubblicazione dell’ordinanza sul sito del Garante, in considerazione della gravità e natura delle violazioni;

  • Ingiunzione di pagamento entro 30 giorni, con possibilità di riduzione del 50% se pagata entro il termine previsto per il ricorso.

Considerazioni finali

Il provvedimento ribadisce che:

  • anche le informazioni reperite passivamente (non cercate) sono soggette alla disciplina sul trattamento dei dati;

  • la semplice accessibilità online di un contenuto non ne autorizza l’uso indiscriminato da parte del datore di lavoro;

  • le comunicazioni private, anche se spontaneamente inoltrate da terzi, non possono essere utilizzate a fini disciplinari senza un’attenta valutazione di liceità e proporzionalità;

  • l’adozione di una “social media policy” aziendale non giustifica di per sé il trattamento illecito dei dati personali.

Il provvedimento rappresenta un’importante presa di posizione a tutela della riservatezza dei lavoratori, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro e dell’utilizzo dei social network.

Leggi tutta la notizia sul Garante Privacy.

Lavoratore inviato all’estero

Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza

Contenuti 

Obiettivi ed impostazione metodologica del documento, basato su un approccio sintetico e operativo per diffondere l’attenzione della tutela dei dipendenti inviati all’estero. Il documento affronta la materia in termini di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero.

Il presente vademecum ha l’obiettivo di fornire a lavoratori ed aziende informazioni utili e spunti operativi per il miglioramento della salute e sicurezza per i lavoratori che, per motivi di lavoro, devono recarsi all’estero.

L’emergenza pandemica legata a COVID-19 ha accentuato l’attenzione delle Istituzioni e dei cittadini sulla centralità di queste tematiche, unitamente al continuo evolversi degli scenari internazionali.

Alla luce dell’ordinamento giuridico italiano, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero rappresenta un forte punto di attenzione per i datori di lavoro, non solo nelle realtà strutturate, ma anche nelle piccole e medie imprese che, sempre di più, sono protagoniste nei mercati esteri.

Il vademecum, con un taglio pratico e semplice, può essere usato come punto di partenza per le riflessioni all’interno delle aziende e per aiutare coloro i quali si occupano di questi temi ad impostare procedure e regolamenti.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è uno dei principi cardine della nostra Costituzione: gli articoli 32, 35, 38 e 41 tutelano questi aspetti come “beni primari”.

È utile ricordare, inoltre, la norma di chiusura del sistema legale della sicurezza contenuta nell’articolo 2087 del Codice civile che stabilisce “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Conformemente a questi principi di base ed anche in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), il Codice Civile, il Codice Penale, il D.Lgs. n. 231/2001 ed il Decreto n. 317/1987 e s.m.i. costituiscono il quadro normativo di riferimento.

Parlando di salute e sicurezza dei lavoratori all’estero, assume importanza anche la conoscenza della normativa del Paese in cui l’attività viene svolta al fine delle disposizioni cogenti in essa contenute, come vedremo nel prosieguo del vademecum.

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Lavoratore, Codici EER, Covid, videoconferenza proroga

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 17 del 3 Maggio 2022, Lavoratore, Codici EER, Covid, videoconferenza proroga.

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Newsletter 17 del 3 Maggio 2022

Gli obblighi di sicurezza del lavoratore

Chiara Lazzari Università di Urbino Carlo Bo

Il saggio presenta una riflessione sugli obblighi del lavoratore individuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, evidenziando le peculiarità del tema rispetto alle regole in materia di cooperazione creditoria e di esercizio del potere disciplinare e proponendo una rilettura del citato art. 20, in connessione coi doveri datoriali di formazione e vigilanza, alla luce della disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione.

SOMMARIO:

1. La posizione di credito-debito del lavoratore in materia di sicurezza sul
lavoro: oltre gli usuali confini della cooperazione creditoria.

2. Violazione degli obblighi di sicurezza ed esercizio del potere disciplinare.

3. (segue) La sanzionabilità della condotta (anche) dei lavoratori non subordinati.

4. Obblighi del lavoratore e MOG, fra formazione, dovere datoriale di vigilanza e principio di autoresponsabilità.

5. Per concludere.

La posizione giuridica assunta dal lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro è stata recentemente oggetto di riscoperta e rinnovato interesse, come conferma il dibattito apertosi attorno all’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 nei contesti lavorativi, avendo autorevole dottrina sostenuto la possibilità d’individuare il fondamento del medesimo proprio nell’art. 20 del d.lgs. n. 81/20081, quale norma che, come si vedrà a breve, impone al lavoratore una serie di obblighi di rilievo anche pubblicistico, in quanto per lo più sanzionati sul piano penale e amministrativo.

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