Somministrazione di lavoratori a tempo determinato

Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 716 del 26 aprile 2023.


Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente sotto riportato”

Al riguardo – acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. – occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).

Sul punto si rileva, peraltro, che – ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 – anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL indicato dall’istante secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.

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Attività di vigilanza 2023

Sicurezza sul Lavoro: l’impegno di INL e Ministero Lavoro

Ispezioni in 100 mila aziende

Oltre un miliardo i contributi e i premi recuperati a seguito delle ispezioni in circa 100mila aziende, con un incremento del 22% degli accessi per verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questi alcuni dei risultati evidenziati dal direttore INL, Paolo Pennesi, davanti alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, riunita lunedì 13 febbraio 2023 nella Sala Piegari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e dei rappresentanti di Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Inpgi, Carabinieri, Guardia di Finanza, organizzazioni sindacali e datoriali. Un’occasione per illustrare le linee della programmazione della vigilanza per il 2023 che vede edilizia, agricoltura, logistica e trasporti come i settori principali verso cui indirizzare i controlli relativi a salute e sicurezza nell’ambito della vigilanza cosiddetta di iniziativa.

“Obiettivo prioritario della programmazione – ha affermato Pennesi – sarà il contrasto al lavoro sommerso, alle esternalizzazioni illecite, al caporalato, alle forme patologiche che caratterizzano il lavoro autonomo e parasubordinato, alle discriminazioni connesse al lavoro attraverso piattaforme digitali”. Che ha inoltre sottolineato: “INL è chiamato a orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socio-economico, garantendo una piena tutela dei diritti del lavoro. A tal fine saranno valorizzate le sinergie con gli altri organi di controllo e con le parti sociali sindacali, mentre sul piano internazionale resterà fermo l’impegno a rafforzare la collaborazione con l’Autorità europea del lavoro, al fine di contrastare i fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri”.

Diretta la richiesta del Ministro Calderone a non abbassare la guardia. “Tre morti al giorno sul lavoro è un numero che il nostro Paese non può permettersi – ha affermato nel suo intervento -; occorre far crescere il numero degli ispettori tecnici operativi“. Ricordando che il contrasto all’illegalità passa dalla lotta al lavoro sommerso, agli appalti illeciti, all’interposizione illecita di manodopera, il Ministro si è soffermata sulla necessità di rendere ancora più sinergico l’interscambio con l’Ispettorato: “Importante che questa Commissione si riunisca più volte durante l’anno, perché rappresenta un momento di incontro e di interlocuzione per soluzioni concertate e un monitoraggio continuo”.

Molteplici i risultati conseguiti nel 2022 che sono stati illustrati dal Direttore INL, a partire dalla maggiore capacità di intervenire su realtà aziendali a maggior rischio di irregolarità (tasso di irregolarità pari al 72%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente). Il personale ispettivo ha recuperato, a tutela dei lavoratori interessati, 1.153.324.990 euro di contributi e premi evasi, con un incremento pari al 3,75% e con un recupero previdenziale per ogni azienda ispezionata di 14.034 euro (€ 13.127 nel 2021: incremento di quasi il 7%)

In salita il numero di accessi per profili di salute e sicurezza sul lavoro (17.035 nel 2022 a fronte di 13.924 nel 2021), ma anche delle violazioni contestate (+44%, dalle 17.643 del 2021 alle 25.481 nel 2022). Notevole l’incremento registrato anche in tema di provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, pari a 8.210 a fronte dei 3.971 dell’anno precedente, di cui circa il 35% (2.814) determinati da gravi violazioni in materia di sicurezza.

Nel corso del 2022, il personale ispettivo ha maggiormente fatto ricorso anche ai poteri di conciliazione monocratica e di diffida accertativa (con incrementi del 6% e del 13% rispetto al 2021), in un’ottica di snellimento dei tempi e delle modalità procedurali di intervento a tutela dei crediti vantati dai lavoratori.

Fonte INL

Subappalto applicazione temporale

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
e p.c.
Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Oggetto: art. 49, D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) – modifiche alla disciplina del subappalto prevista dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 – ambito di applicazione temporale.

Si fa riferimento alla disciplina in oggetto, sulla quale questo Ispettorato è già intervenuto con nota prot. n. 1507 del 6 ottobre u.s. e secondo la quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Al riguardo è stato chiesto se tale disposizione trovi applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero solo a quelli successivamente autorizzati o ancora ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021 e acquisito il parere dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.
L’art. 49 del D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021), nel modificare la disciplina del subappalto di cui all’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto diverse decorrenze in relazione alle novelle introdotte. Le previsioni contenute nel comma 1 risultano, infatti, operative dalla data di entrata in vigore del decreto; diversamente, quelle stabilite dal comma 2 sono entrate in vigore il 1° novembre 2021.
Sebbene il tenore letterale della disposizione preveda una immediata sostituzione del periodo contenuto nel comma 14 e potrebbe lasciar propendere per una immediata operatività della stessa anche nei confronti dei contratti di subappalto in corso alla data della sua entrata in vigore, si ritiene che le modifiche apportate al predetto comma non possano risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara.
Si consideri inoltre che, all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
In tal senso appare rilevante quanto riportato dal Consiglio di Stato secondo il quale “nelle gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la Pubblica amministrazione, che non vi si può sottrarre; pertanto, anche per ragioni di tutela dell’affidamento delle prime, deve escludersi che il ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo sacrificati i principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle Amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente alla adozione del bando” (v. CDS sent. n. 5436/2019 e n. 2521/2021).
In linea con tale principio il TAR Sicilia, sez. III, con sent. n. 1091/2020 ha confermato che, ai fini della ricognizione della disciplina applicabile ratione temporis alle gare d’appalto in seguito al D.Lgs. n. 56/2017 (nel caso di specie all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici) occorre far riferimento alla data di pubblicazione in ambito nazionale del bando o dell’avviso di gara. Tanto si desume dall’art. 216, comma 1, del Codice dei contratti che va letto in coordinamento con l’art. 73, comma 5, stesso codice, secondo cui “gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC” e dalla quale è possibile evincere l’ulteriore indicazione per cui la pubblicazione rilevante ai fini della produzione degli effetti giuridici in ambito nazionale degli avvisi o dei bandi, anche per ciò che attiene alla individuazione della disciplina concretamente applicabile, è quella ivi prevista sulla piattaforma digitale presso l’ANAC.
La stessa Autorità, nel parere citato in premessa, ha sottolineato come il principio del tempus regit actum nelle procedure di gara ha carattere generale e deve intendersi nel senso che la procedura è disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell’atto di avvio della procedura e la lex specialis di gara non può essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
A ciò si aggiunga che la stessa relazione Illustrativa al D.L. n. 77/2021 ha precisato che la disposizione di modifica del comma 14 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici si è resa necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati dai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso ritenuto, a seguito di procedura di infrazione, non compatibile con le direttive europee.
Tali considerazioni sembrano, quindi, legare l’applicabilità delle novelle contenute al comma 14 alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori.
Le considerazioni sopra evidenziate inducono a ritenere che il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulti applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

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Rapporto annuale INL

Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. ANNO 2020 INL

79.952 ispezioni definite portate a termine, irregolarità pari al 70%.

Questi i dati del Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale Anno 2020 pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto redatto, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione OIL C81 dell’11 luglio 1947, per illustrare come di consueto i risultati dell’azione ispettiva svolta dall’INL l’anno precedente, il presente rapporto segna un passaggio di marcata discontinuità rispetto al pregresso, non tanto e non soltanto per la metodologia di esposizione e di analisi dei dati, quanto – e soprattutto – perché riflette il percorso evolutivo che l’Ispettorato ha intrapreso per conformare gli orientamenti e i lineamenti delle proprie attività istituzionali alle alterazioni prodotte nello scenario di riferimento dal sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale processo di adattamento proattivo alle repentine mutazioni intervenute negli assetti organizzativi del lavoro e nell’atteggiarsi dei fenomeni di irregolarità è stato avviato con un riordino delle strutture direzionali centrali – teso a rafforzare le capacità di analisi delle fattispecie emergenti e di esercizio delle funzioni di coordinamento e di guida degli interventi ispettivi – ed ha poi preso corpo, nel giugno 2020, con l’adozione di un aggiornato documento di programmazione fondato sui canoni di un “accompagnamento” della ripartenza del sistema produttivo in condizioni di sicurezza e di rispetto della legalità e di una valorizzazione della valenza sociale della funzione ispettiva, declinata in chiave di “tutela generale dei rapporti e delle condizioni di lavoro” e svincolata dalla usuale logica meramente numerico-quantitativa degli accessi e dei loro esiti sanzionatori.

Per quanto sia stata fortemente condizionata tanto dalla doverosa osservanza delle misure di limitazione della circolazione e di “distanziamento sociale” imposte per il contenimento della diffusione della pandemia quanto dall’ulteriore depauperamento delle risorse organiche disponibili – essendo stati in tale contesto sospesi anche gli iter concorsuali che avrebbero dovuto procurarne un pur parziale ripianamento – la continuità di esercizio della funzione di vigilanza è stata comunque non soltanto assicurata ma anche improntata ad una rivisitata cifra caratterizzante.

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Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. ANNO 2020 INL