applicativo certificato di infortunio

Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità.

Le novità riguardano i contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell’Istituto, nell’architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa.

Gli utenti che attualmente si avvalgono delle modalità di invio offline e in cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi, come di seguito indicato.

Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline, ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip, devono adeguare il proprio sistema entro la suddetta data del 28 aprile 2022, seguendo le istruzioni fornite nella documentazione (manuale utente, cronologia delle versioni, xml schema, tabelle tipologiche e specifiche tecniche), disponibile nelle pagine del portale dedicate.

Gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa possono continuare ad usufruire dell’attuale servizio per il solo anno 2022.

A partire dal 1° gennaio 2023 è, infatti, unicamente operativo il nuovo servizio Rest. Per l’adeguamento al nuovo servizio occorre consultare la documentazione tecnica disponibile agli indirizzi www.inail.it/api/docs/home e www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod (servizio “API Certificati Medici Infortunio > CMI-CertificatoMedicoInfortunio”).

Si informa che per l’utilizzo del servizio Rest sia le regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti devono aderire al nuovo accordo, in corso di definizione.

fonte INAIL.IT

Chiarimenti omessa o tardata denuncia di infortunio

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.

La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.

Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

INAIL 2021 Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

INAIL 2021 Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020Con la Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020 e relativi Allegati, l’INAIL fornisce ulteriori indicazioni in tema di prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione, nonché nel settore agricoltura.

Preliminarmente, il provvedimento rammenta che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32/2020, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione, sulla base della variazione percentuale dello 0,5% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati

Sulla scorta dei Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 91 e n. 92 del 3 agosto 2020 recanti la rivalutazione delle prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2020, rispettivamente nei settori industria/navigazione e agricoltura, l’Istituto indica i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso.

Il provvedimento individua i parametri per la liquidazione delle rendite per inabilità  permanente, per l’assegno una tantum in caso di morte, nonché dell’indennità  giornaliera per inabilità  temporanea assoluta in agricoltura. Inoltre, vengono indicati i criteri per le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso con specifico riferimento alle rendite per inabilità  permanente, all’integrazione rendita, all’assegno per l’assistenza personale continuativa e agli assegni continuativi mensili.

Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020