678 milioni per investimenti 4.0

Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.

E’ quanto prevede il decreto firmato dal titolare del Mise che disciplina i finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione.

Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare le imprese italiane, individuando tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti innovativi che mirano anche a ridurre l’impatto energetico sui processi produttivi. E’ questa un’altra importante linea d’azione da perseguire per fronteggiare, in un’ottica di medio e lungo periodo, il caro bollette“, dichiara Giorgetti. “La capacità del nostro sistema imprenditoriale di rimanere competitivo sui mercati – aggiunge il ministro – passa infatti dall’ammodernamento degli impianti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie che, oltre a incrementare la produttività e migliorare la sostenibilità ambientale, devono favorire sviluppo e occupazione“.

In particolare, i finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.

L’importo massimo agevolabile per ogni investimento innovativo non potrà essere superiore a 3 milioni di euro e dovrà favorire la trasformazione digitale dell’attività manifatturiera delle Pmi attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0. Una particolare attenzione verrà rivolta ai progetti che puntano a favorire l’ economia circolare, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

Le imprese che richiederanno l’agevolazione non dovranno però aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso uno stabilimento situato in un’altra parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) che realizzi prodotti o servizi oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le agevolazioni verranno concesse utilizzando le possibilità offerte dal Temporary framework comunitario.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Le PMI interessate potranno presentare domanda nei termini e nelle modalità che verranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.

Risorse da React-Eu e fondi coesione

fonte https://www.mise.gov.it/

Industria 4.0, Sicurezza tatuaggi, COVID-19, Articolo 37

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 2 del 12 Gennaio 2022, Industria 4.0, Sicurezza tatuaggi, COVID-19, Articolo 37.

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Industria 4.0 2022

 

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Newsletter 2 del 12 Gennaio 2022

Industria 4.0 2022

Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (e beni immateriali connessi) secondo il modello “Industria 4.0”, saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025. A certe condizioni, fino al 30 giugno 2026.

La Legge di bilancio 2022 anticipa la proroga del Piano Transizione 4.0 per il periodo 2023-2025, tuttavia nel corso dell’anno il Governo ha intenzione di avviare un tavolo di confronto insieme alle aziende per individuare l’indirizzo futuro del piano

L’articolo 1, comma 44, della Legge n. 234/2021, di bilancio per il 2022, ridisegna la mappa del bonus che supporta e incentiva gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Industria 4.0. Beni materiali nuovi
Sì. Agli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, purché vengano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

No. Non vi accedono, invece, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali sono stati stabiliti coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Mappa 2022
Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022, già regolamentato dalla scorsa legge di bilancio. Pertanto, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
-10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

Mappa 2023-2025
La proroga per le successive tre annualità prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Il bonus è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
– 5% del costo, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

Industria 4.0. Beni immateriali
Prolungata di tre anni, con progressiva riduzione dell’entità del bonus, anche l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016). Sono perciò agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Mappa 2022
Per il periodo d’imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.

Mappa 2023-2025
Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nel 20% soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali.

E riconosciuto nella misura del:

– 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
– 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%);
– 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

Fonte:  www.fiscooggi.it