Chiarimenti omessa o tardata denuncia di infortunio

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.

La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.

Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021

La sindrome delle apnee ostruttive

Prodotto: Fact sheet Edizioni: Inail – 2021

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione

I disturbi respiratori del sonno sono alterazioni di origine complessa che determinano alterazioni del sonno fisiologico.

La causa medica più comune di tali disturbi è la sindrome delle apnee ostruttive
del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome -OSAS).

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno è una grave condizione, potenzialmente fatale, caratterizzata da episodi, brevi (>10 secondi) e ripetuti, di chiusura parziale o completa delle vie aeree superiori durante il sonno che portano a interruzione respiratoria del flusso aereo, parziale (ipopnea) o totale (apnea), intervallati dalla ripresa del respiro conseguente al risveglio.

Questo comporta la riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue, eccessivi sforzi dei muscoli toraco-addominali compiuti nel tentativo di superare l’ostruzione e microrisvegli cerebrali (arousal) (Figura 1).

L’OSAS è associata ad una serie di sintomi notturni e, soprattutto, diurni derivanti da alterazioni della struttura del sonno (frammentazione del sonno), alterazioni dello scambio dei gas (ossigeno/anidride carbonica) ed alterazioni emodinamiche e cardiovascolari (variazioni della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa, aritmie cardiache, ecc.) che possono perdurare anche nelle ore di veglia.

L’OSAS si verifica in tutte le fasce d’età e in entrambi i sessi, anche se è più comune negli uomini, in età compresa tra i 40 e gli 80 anni, con un picco intorno ai 50 – 55 anni. Dati recenti stimano in Italia una prevalenza pari a 12.329.614 persone affette da OSAS moderata-grave (27% della popolazione adulta) con un rapporto uomo/donna di 3:1, e una prevalenza complessiva di oltre 24 milioni di persone di età compresa tra 15 – 74 anni con OSAS lieve e medio-grave (54% della popolazione adulta).

Si stima che solo il 4% dei pazienti affetti da sindrome moderata-grave viene diagnosticata e solo il 2% trattata.

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Finanziamento, manuale utenti

Finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale: manuale utenti

La procedura informatica per l’inoltro delle domande è aperta dalle ore 12:00 del 30 giugno 2021 e si chiude alle ore 18:00 del 20 luglio 2021.

L’avviso pubblico trova riferimento nelle disposizioni di cui all’art. 9 e all’art. 10 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché nel disposto dell’art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.

La selezione delle proposte progettuali ammissibili è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Soggetti destinatari

I destinatari delle attività sono:

  • lavoratori;
  • datori di lavoro, dirigenti e preposti;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls, Rlst);
  • responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione (Rspp/Aspp);
  • medici competenti.

Soggetti proponenti

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:

  • organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • organismi paritetici;
  • enti di patronato nazionali;
  • enti di patronato costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

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Il presente documento descrive le funzionalità del portale INAIL, Avviso pubblico informazione per la prevenzione 2020, per l’inserimento e la gestione delle domande di ammissione.

Avviso pubblico Informazione per la prevenzione 2020

Analisi Infortuni

ANALISI STATISTICA SUGLI INFORTUNI E SULLE MALATTIE PROFESSIONALI E STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI PREVENZIONE PER L’INDUSTRIA CHIMICA RELAZIONE TECNICA

Inail e Federchimica con questo studio ritengono di aver realizzato un importante strumento di analisi a supporto del miglioramento continuo delle prestazioni su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese chimiche, che potrà anche essere utilizzato per future attività congiunte di informazione e formazione.

Pubblicazione realizzata da Inail
Consulenza Statistico Attuariale (Csa)
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp)
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila)
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit)
FEDERCHIMICA

Questa relazione tecnica riporta i dati relativi al settore chimico relativi al quinquennio 2015-2019, per il quale sono disponibili dati statisticamente consolidati.

Nei mesi di redazione di questo documento è maturata la consapevolezza che i dati e le analisi riportate in questo rapporto potrebbero sembrare appartenenti ad un contesto che può apparire ormai lontano nel tempo.

L’emergenza pandemica “Covid-19”, uno degli eventi più inaspettati e travolgenti dell’ultimo secolo, sicuramente impatterà sui dati infortunistici del 2020 e del 2021, che verranno attentamente analizzati e commentati nei prossimi anni.

I dati del 2020 e del 2021 saranno tuttavia caratterizzati da una forte discontinuità correlata ad una causa di forza maggiore che le imprese hanno dovuto fronteggiare,  mettendo in campo Protocolli e modalità di gestione della sicurezza dei lavoratori straordinari in relazione alla situazione emergenziale contingente.

Di conseguenza i dati infortunistici dei prossimi anni non saranno probabilmente quelli più indicati per analizzare le prestazioni infortunistiche in condizione di normale operatività aziendale.

Per questo motivo le analisi contenute in questa relazione tecnica costituiranno, almeno fino al 2022, la base dati di riferimento più significativa per identificare le aree di potenziale miglioramento delle prestazioni di sicurezza e salute del settore chimico, nelle situazioni di attività normale e ordinaria.

Inail e Federchimica con questo studio ritengono, quindi, di aver realizzato un importante strumento di analisi a supporto del miglioramento continuo delle prestazioni su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese chimiche, che potrà anche essere utilizzato per future attività congiunte di informazione e formazione.

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dimissione ospedaliera nell’epidemiologia occupazionale

Le fonti informative più utilizzate nell’epidemiologia occupazionale sono i registri d’incidenza dei tumori e i certificati di morte.

Documento INAIL 2021

Le schede di dimissione ospedaliera, compilate da tutti gli Istituti di cura e archiviate nel registro nazionale dal Ministero della salute, contengono informazioni utili anche per finalità epidemiologiche.

Tramite l’analisi fattoriale è stata verificata la loro coerenza informativa rispetto alla silicosi e all’asbestosi (patologie ad alta frazione occupazionale).

I dati hanno fornito un quadro generale atteso e trend temporali utili alla valutazione delle politiche nazionali di prevenzione. Future applicazioni riguardo i costi ospedalieri anche del mesotelioma e del tumore del naso.


L’epidemiologia occupazionale studia le distribuzioni delle malattie nella popolazione dei
lavoratori, per comprenderne le caratteristiche principali e definire adeguate politiche di prevenzione.

La base su cui si poggiano gli studi epidemiologici sono la teoria statistica e gli archivi digitali su cui essa si applica.

Sebbene la teoria abbia ormai una letteratura molto ampia grazie ai contributi provenienti dai ricercatori di tutto il mondo, l’archiviazione dei dati per la loro applicazione è spesso definita su scala nazionale specie in campo occupazionale.

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Percorso ORTESICO-riabilitativo

CENTRO PROTESI INAIL. ortesi arto inferiore

Informazioni e indicazioni utili per l’utente rispetto a tutte le fasi di realizzazione del presidio e della riabilitazione, dal momento di ingresso fino alla dimissione.

Le Fasi del Suo Percorso Ortesico-Riabilitativo

Oggi, giorno del Suo arrivo in ricovero, verrà sottoposto alla visita medica di ingresso ed alla valutazione fisiatrica-riabilitativa, nel corso della quale sarà definito il Suo progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato.
Gli utenti in prima degenza, se ritenuto necessario, saranno invitati a colloquio a cura dell’équipe psicosociale.

IN CASO DI PRIMA FORNITURA
Il Responsabile tecnico della Linea ortesi arto inferiore, calzature, plantari e protesi del piede, il giorno della prima visita, La convocherà nella sala gessi dove ha eseguito il rilievo delle misure, il calco di gesso negativo dell’arto o il grafico dello stesso e il calco negativo del piede*.
* questa fase potrà svolgersi diversamente nel caso in cui vengano utilizzate altre metodologie di lavoro.

IN CASO DI FORNITURE SUCCESSIVE
Il tecnico della Linea ortesi arto inferiore, calzature, plantari e protesi del piede La convocherà nella sala gessi dove verrà eseguito il rilievo delle misure, il calco di gesso negativo dell’arto o il grafico dello stesso e il calco negativo del piede*.
* questa fase potrà svolgersi diversamente nel caso in cui vengano utilizzate altre metodologie di lavoro.

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