Certificazione delle produzioni agroalimentari

DECRETO 3 FEBBRAIO 2023

Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste. (GU n.37 del 14.02.2023)…

Art. 1. Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito solo decreto, disciplina le modalità di coordinamento delle autorità competenti in materia di vigilanza a norma dell’art. 33, lettera a) , del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di assicurare uniformità ed efficacia dell’attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale. …

Art. 3. Obiettivi dell’attività di vigilanza

1. La vigilanza ha lo scopo di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti normativi, organizzativi e gestionali previsti per il rilascio dell’autorizzazione a operare quali organismi di controllo e certificazione nonché di verificare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di controllo.
2. Le autorità competenti verificano attraverso audit che non ci siano carenze di requisiti e carenze nell’operato degli organismi di controllo e certificazione e, se queste carenze si sono verificate, che siano stati adottati idonei correttivi.
3. Nel rispetto dell’autonomia decisionale e degli ambiti territoriali e settoriali di competenza, le autorità competenti programmano, svolgono e monitorano l’attività di vigilanza assicurando il coordinamento e contribuiscono alla programmazione, allo svolgimento e al monitoraggio dell’attività di vigilanza partecipata.
4. Gli obiettivi annuali stabiliti nel programma nazionale di vigilanza sono rimodulati in ragione di sopravvenute circostanze che ne impediscono il raggiungimento. […]

Art. 4 Composizione e compiti del Comitato nazionale di vigilanza

Il Comitato nazionale di vigilanza, istituito presso l’ICQRF, e’ composto dall’ispettore generale capo, con funzioni di presidente, dal direttore generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di vicario; dal dirigente dell’ufficio competente in materia di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare.

DECRETO 3 febbraio 2023

Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste. (23A00874) (GU Serie Generale n.37 del 14-02-2023)

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Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare

Come può un’azienda alimentare garantire che il cibo e i prodotti alimentari distribuiti siano sicuri per il consumatore? Come può monitorare i propri prodotti, processi e servizi e soddisfare i requisiti di legge cogenti per la sicurezza del cibo?

Guida sulla certificazione ISO 22000

La risposta è molto semplice: attraverso un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare conforme alla UNI EN ISO 22000:2018.

Per meglio comprenderne il funzionamento, ISO e IAF hanno recentemente pubblicato una breve guida che identifica in modo sintetico i benefici e i vantaggi derivanti dalla certificazione ISO 22000.

Una organizzazione operante in campo alimentare che implementa un sistema di gestione UNI EN ISO 22000 dimostra l’impegno dell’Alta Direzione per una politica di sicurezza alimentare e l’integrazione dei requisiti di sicurezza alimentare nel business dell’organizzazione.

Sarà poi molto importante comunicare in modo efficace questo percorso sia internamente che esternamente, cioè a tutte le parti interessate, quali dipendenti, clienti e fornitori, e avere delle policy per il miglioramento continuo del Sistema di gestione.

In quest’ottica, infatti, un Sistema di Gestione sarà efficace quando prevederà processi di miglioramento per gestire prodotti potenzialmente non sicuri, ad esempio richiamandoli dal mercato per correggere le non conformità, analizzandone le cause e intraprendendo azioni correttive per evitare che si verifichino nuovamente e verificandone l’efficacia, e infine per gestire i reclami delle parti interessate.

L’organizzazione conforme alla UNI EN ISO 22000 dimostrerà quindi di aver analizzato i propri processi e valutato i rischi alla sicurezza e le opportunità correlate, di aver attuato e validato misure di controllo efficaci, come gli OPRP (Operational Prerequisite Program) e/o i CCP (Critical Control Point) e di aver intrapreso attività di monitoraggio, verifica e audit interno efficaci, oltre al riesame di Direzione per tener sotto controllo il sistema, basandosi sui principi del Codex Alimentarius e dell’HACCP per l’igiene alimentare.

Il processo di valutazione della conformità da parte di un organismo accreditato dimostrerà quindi che l’organizzazione ha intrapreso un percorso per gestire la sicurezza alimentare dei propri prodotti e servizi conformemente ai requisiti della famiglia di standard ISO 22000.

Tra questi, uno degli strumenti che possono dare un importante contributo al raggiungimento della sicurezza alimentare è la norma UNI EN ISO 22005 per la certificazione di sistemi di rintracciabilità della filiera agroalimentare, essenziale per l’efficiente gestione della produzione e per la gestione di eventuali problemi di sicurezza.

La guida ISO-IAF “Expected Outcomes for certification to ISO 22000, a Food Safety Management System (FSMS)” è liberamente scaricabile a questo link: https://www.iso.org/publication/PUB100455.html

REGOLAMENTO UE 2021/382

NOVITÀ IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

Regole emanate a modifica del Reg. CE 852/2004

Gestione degli allergeni alimentari

“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.”

Quanto soprariportato risulta essere un punto di partenza per l’eliminazione della dicitura spesso presente nelle etichette alimentari “può contenere tracce di”, panacea per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ma limitante e poco rassicurante per i soggetti allergici e non, ai quali la dicitura si riferisce, limitando il consumo di molteplici categorie di alimenti non contenenti naturalmente o secondo ricetta l’allergene, ma potenzialmente contaminate. Operazioni di distinzione delle attrezzature o di sanificazione idonea possono essere validi strumenti per evitare contaminazioni crociate di sostanze allergeniche.

Ridistribuzione degli alimenti

In relazione alla vita commerciale degli alimenti, questi possono essere ridistribuiti secondo le seguenti direttive:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente;
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento

Gli OSA dovranno valutare se gli alimenti ridistribuiti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, affinché la vita residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di mantenimento delle idonee temperature;
— la data di congelamento, se applicabile;
— le condizioni organolettiche;
— la garanzia di rintracciabilità, nel caso di prodotti di origine animale

Cultura della sicurezza alimentare

“Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino”.
L’impegno da parte della dirigenza, tenuta conto la natura e le dimensioni dell’azienda, deve comprendere le azioni seguenti:
— garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
— mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
— verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
— garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
— garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
— incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

 

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Regione Sicilia HACCP criteri e procedure per la formazione del personale

Modifica del D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018, definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.

HACCP criteri e procedure per la formazione del personale Regione Sicilia

haccpIl presente documento definisce i criteri generali per garantire livelli uniformi in ambito regionale di formazione del personale addetto alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, d’ora in poi personale alimentarista.

Il primo responsabile della formazione del personale alimentarista che opera all’interno dell’impresa alimentare è l’operatore del settore alimentare, ossia ogni soggetto fisico o giuridico responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo, d’ora in poi OSA.

L’OSA, adeguatamente formato ed in possesso di attestato di formazione in corso di validità , assicura un’adeguata formazione del proprio personale alimentarista e ne garantisce il continuo aggiornamento in relazione alle mansioni effettivamente svolte nel rispetto delle indicazioni seguenti.

L’OSA, pertanto, provvede ad individuare tra il proprio personale quello da formare ai sensi del presente documento, il cui operato ha ricadute dirette sulla sicurezza alimentare.

È escluso dall’obbligo formativo il personale che non manipola direttamente prodotti alimentari nonché quello coinvolto nelle operazioni che presentano un rischio microbiologico nullo.

Sono esclusi dall’obbligo formativo previsto dal presente documento i soggetti già  in possesso di almeno uno tra i titoli di studio previsti al capitolo 7 – Criteri per l’individuazione dei formatori, nonché quelli in possesso del diploma di Istituto alberghiero e di Istituto per l’agricoltura (agrotecnici).

L’organizzatore di manifestazioni temporanee, quali sagre, fiere, feste paesane, etc… in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti o il responsabile delle associazioni culturali, sportive, ricreative e di pubblica assistenza, che svolge saltuariamente e a titolo di volontariato attività  alimentari semplici, presso le stesse associazioni, qualora venga coinvolto temporaneamente personale occasionalmente operante in attività  rientranti nel campo di applicazione delle presenti linee guida, è tenuto ad identificare un responsabile per gli aspetti di igiene e sicurezza alimentare.

Al fine di agevolare la formazione del personale alimentarista, sono ammessi corsi di formazione a distanza (FAD) opportunamente e idoneamente documentati.

La FAD include diverse modalità  con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il formatore.

Nei casi di formazione a distanza è necessario garantire il numero minimo di ore previsto al precedente capitolo 5, nonché una forma di tutoraggio anche tramite e-mail, telefono, videoconferenza, etc….

D.A. ND.A. N”° 630 /2019