Articolo 37 del d lgs 81 2008. Gennaio 2022

Articolo 37 – Le modifiche dell’articolo 37 del d lgs 81 2008

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

  1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

 

  1. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.

 

  1. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

 

  1. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

 

  1. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

 

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

  1. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

 

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 

  1. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

  1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

  1. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

  1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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Credito imposta, Formazione, GDPR, Green Pass

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 27 del 28 Luglio 2021, Credito imposta, Formazione, GDPR, Green Pass.

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Formazione nuovo credito di imposta

 

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Newsletter 27 del 28 Luglio 2021

Formazione nuovo credito di imposta

DL Sostegni-bis: tax credit formazione professionale di alto livello

Le imprese che sostengono direttamente la formazione del proprio personale nell’ambito delle nuove tecnologie o che pongono in essere iniziative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali dei neo-laureati possono beneficiare del credito di imposta in proporzione alle spese sostenute.

Sono due le misure dedicate alla formazione del personale e dei giovani contenute nel testo di conversione del Decreto Sostegni bis.

Si tratta, rispettivamente dell’art. 48 bis “Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti”, e dell’art. 60 bis.

Con la prima misura agevolativa, lo Stato riconosce a favore delle imprese che decidono di investire sulla formazione di alto livello dei propri dipendenti un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute e fino ad un importo massimo di 30.000 euro e può essere portato a credito direttamente nel modello F24.

Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni e dal settore che sostengono spese per l’attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2020.

L’agevolazione fiscale si applica sui corsi di specializzazione e perfezionamento nell’ambito delle nuove tecnologie, di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero.

il credito è riconosciuto per la formazione spesa negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, digital twin, sistemi di visualizzazione e realtà au¬mentata, robotica avanzata e cobot, manifattura additiva, IOT e integrazione digitale dei processi aziendali.

Per quanto concerne la seconda misura (di cui all’art. 60 bis del decreto di conversione del Decreto Sostegni bis), alle imprese che sostengono finanziariamente l’ingresso dei giovani nel settore produttivo, lo Stato riconosce un credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – fino al:

  • 100% delle spese sostenute, se si tratta di piccole e micro imprese;
  • 90% delle spese sostenute, se si tratta di medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese. Il credito di imposta, così ripartito per percentuali, è da intendersi operante su un importo massimo di 100.000 euro.

Le imprese che intendono ottenere il credito di imposta, devono sostenere economicamente la formazione dei giovani tramite l’istituzione di borse di studio o attraverso il finanziamento di corsi di formazione finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università pubbliche o da società di formazione avanzate e accreditate per la formazione continua professionale e manageriale.

SCARICA Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176

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Tante le misure in materia di sicurezza, ambiente ed energia:

art. 1-quinquies: tra i contributi a sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche quelli a compensazione dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali e l’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
art. 5: proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
art. 5-bis: misure per il settore elettrico tra cui l’utilizzo a fini compensativi di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
art. 6: agevolazioni per la Tari;
Art. 6-ter: misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero;
art. 7-ter: aree naturali protette;
art. 9-bis: differimento della Tari;
art. 10: tra le misure di sostegno al settore sportivo anche un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione;
art. 11-ter: semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»;
art. 28: iniziative internazionali per il finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima;
art. 32: credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione;
art. 32-bis: autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio;
art. 41: tra le misure per i contratti di rioccupazione, anche l’esonero dei datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali;
art. 48-bis: credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione;
art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
art. 51: disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
art. 58: tra le misure urgenti per la scuola, risorse anche per: sicurezza nei luoghi di lavoro; smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione; svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza e interventi di sanificazione;
art. 66: tra le disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, l’estensione dell’obbligo di assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
art. 73-quinquies: disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti;
art. 74: tra le misure a favore delle forse dell’ordine, anche finanziamenti per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi nonché per l’adeguata dotazione di Dpi;
art. 75-bis: tra le misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all’estero l’autorizzazione a stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di infortunio;
art. 77: disposizioni finanziarie, tra le altre, a copertura dei danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva.

Strutture formative devono essere accreditate secondo i modelli regionali definiti dall’Accordo del 20/3/08.

Conferenza Stato-Regioni su standard minimi accreditamento strutture formative del 20 marzo 2008.

finanziamento di interventi informativi

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (21A00992) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2021)

L’Inail pubblica il presente avviso, diretto ai soggetti proponenti di cui alle tipologie di seguito descritte, per la realizzazione di interventi informativi predisposti secondo preordinati programmi, con particolare riguardo alle azioni di informazione per la sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente presenti.

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Inail pubblica il presente avviso, diretto ai soggetti proponenti di cui alle tipologie di seguito descritte, per la realizzazione di interventi informativi predisposti secondo preordinati programmi, con particolare riguardo alle azioni di informazione per la sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente presenti.
Obiettivo
Realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cultura in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione.

Modalità di attuazione e normativa
L’avviso pubblico trova riferimento nelle disposizioni di cui all’art. 9 e all’art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel disposto dell’art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti oggetto del presente avviso saranno concessi con procedura a sportello di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

La selezione delle iniziative ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Soggetti destinatari
I destinatari delle attività oggetto dell’avviso pubblico sono:
i lavoratori;
i datori di lavoro, dirigenti e preposti;
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST);
i responsabili del servizio protezione e prevenzione (RSPP) e gli addetti del servizio protezione e prevenzione (ASPP);
i medici competenti.

Soggetti proponenti Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come rappresentate nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008, anche per il tramite delle società di servizi controllate (ai sensi art. 2359 del codice civile comma 1, punto 1) o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;
organismi paritetici;
enti di patronato nazionali;
enti di patronato costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

I soggetti proponenti come sopra individuati potranno partecipare al presente avviso in forma singola o in aggregazione.

Progetti ammessi al finanziamento
Sono finanziabili esclusivamente i progetti che si articolano nel rispetto dei moduli nonché nelle modalità e delle condizioni indicate nell’avviso pubblico.

Risorse finanziarie
L’entità delle risorse previste è pari a complessivi euro 4.000.000,00.

Importo ammesso al finanziamento
Ai progetti di informazione sarà riconosciuto un contributo finanziario di importo predeterminato, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano e della modalità di svolgimento scelta.

Tale importo, nel caso di iniziative attuate in modalità in presenza è pari ad euro 20,00 x ora x partecipante; nel caso di iniziative attuate in modalità remota (videoconferenza sincrona), l’importo riconosciuto è pari a euro 15,00 x ora x partecipante.

Possono essere presentate proposte progettuali per interventi informativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 18.000,00 ed un massimo di euro 500.000,00.

Detta misura minima non si applica per i patronati che operano esclusivamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, calcolando in questo caso iniziative provinciali con un minimo pari a euro 3.000,00.

Le date di apertura e chiusura della procedura saranno pubblicate sul portale istituzionale www.inail.it nella sezione Attività>Prevenzione e sicurezza>Agevolazioni e finanziamenti>Finanziamenti per la sicurezza>Avviso pubblico informazione per la prevenzione 2020.

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News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 5 del 9 Febbraio 2021, Radiazioni, formazione, attestati, bandi.

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Newsletter 4 del 4 Febbraio 2021, Direttiva Macchine, certificazione delle competenze, incendio ed esplosione. Leggi

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Newsletter 5 del 9 Febbraio 2021

Formazione, attestati, erogatori.

Formazione, attestati, erogatori.

Gli accordi Stato Regioni, hanno contribuito in modo notevole a qualificare la formazione in ambito sicurezza D. lgs. 81, inserendo nuove metodologie e concetti innovativi.

Allo stesso tempo hanno complicato eccessivamente, sia i percorsi formativi, che le modalità di erogazione.

Sicuramente è stata trattata la materia della formazione a distanza, in modo superficiale sia lato e-learning e non menzionando in nessun modo la videoconferenza per quando riguarda la formazione dei discendi.

Oltremodo, gli enti di formazione hanno idee poco chiare di come rilasciare un attestato, pochissimi enti adottano un progetto formativo e quasi nessuno ha le idee chiare, di cos’è un documento progettuale.

Poi le Regioni, hanno legiferato in modo irrazionale, in ordine sparso e senza un criterio univoco, inventandosi attestati personalizzati, diciture fantasiose e addirittura in alcuni casi inventando istituti di controllo in stile KGB.

La domanda è perché si rilasciano attestati esorbitanti di loghi e diciture non necessarie?

Perché è difficile capire chi è il soggetto che può rilasciare l’attestato?

ACCORDO 22 febbraio 2012

ACCORDO 21 dicembre 2011 Lavoratori

ACCORDO 21 dicembre 2011 Datore di lavoro

ACCORDO Stato Regioni del 7/7/16 RSPP/ASPP

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di Ing. Mario di Carlo